La Suprema Corte di Cassazione
Cass.
Civ., SS.UU., sent. 22.5.2012 n° 8077
La
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al
quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico-argomentativo
seguito per giungere ad una determinata conclusione.
Ne
consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente
dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia
rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti
decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione
(Cass. civ., sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. civ., sez. 1^, 21.8.2006, n.
18214; Cass. civ., sez. Lav., 20.4.2006, n. 9234).
E'
quanto hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza
n. 8077/2012 depositata il 22 maggio 2012.
In
altri termini, secondo gli Ermellini, il controllo di logicità del giudizio di
fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del
"ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il
giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata:
invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova
formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e
risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al
giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se - nella
motivazione in fatto della sentenza impugnata - siano stati dal ricorrente
denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso
di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per
quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.
Premesso
ciò, se è indiscutibilmente vero che allorchè in sede di giudizio di
legittimità venga dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione diviene
giudice del fatto "processuale", essendo abilitata a procedere
all'esame diretto degli atti del processo rilevanti ai fini della valutazione
della fondatezza della censura, è altresì incontestabile che l'esercizio di
tale potere da parte del giudice di legittimità presuppone comunque che risulti
preliminarmente vagliata l'ammissibilità del motivo di censura, onde il
ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare, a pena appunto
d'inammissibilità del ricorso, il contenuto della critica mossa alla sentenza
impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base
dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello
stesso ricorso per cassazione onde assicurare l'osservanza del principio di autosufficienza
del ricorso medesimo.
A
questo proposito la presente pronuncia vuole precisare che: "Nell'ipotesi
in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in
procedendo", la Corte
di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il
potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli
atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione
quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è
stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la
sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del
motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima
valutazione, la Corte
di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed
all'interpretazione degli atti processuali".
(Da Altalex del 14.6.2012.
Nota di Rocchina Staiano)