martedì 14 luglio 2015

Ex coniuge non ha diritto a rendiconto spese mantenimento figli

Cass. Sez. I Civ., Sent. 18.6.2015, n. 12645

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto al rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’ex coniuge per il mantenimento degli figli.

Nel caso di specie, l’ex marito ha promosso ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione intervenuta tra le parti, nonché la richiesta di rendiconto delle somme versate a favore della figlia minore.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare con la decisione impugnata. Il giudice dell’appello evidenziava infatti come la richiesta di riduzione dell’assegno non potesse trovare accoglimento in quanto non fondata su un significativo mutamento delle condizioni reddituali delle parti. Né potevano invocarsi la crisi nazionale e la congiuntura internazionale, in quanto la loro incidenza sul settore dei beni di lusso, nell’ambito del quale il ricorrente svolge la sua professione, è pressoché minima. Per queste ragioni, il giudice territoriale condanna il ricorrente al rimborso forfettario delle spese prevedibili, nonché dispone l’aumento dell’assegno di mantenimento.

Strettamente connesso il secondo motivo di ricorso. La richiesta di rendiconto rispetto alle spese sostenute con il mantenimento versato dal ricorrente a favore della figlia trova il proprio antecedente nel mancato pagamento da parte della ex moglie degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, a cui avevano fatto seguito atti espropriativi in relazione a tale immobile.

La  Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che l’ammontare del mantenimento èdeterminato in misura forfettaria, tenendo conto delle capacitàdei coniugi con riferimento al sostentamento dei figli e per le loro esigenze quotidiane. Conseguenza è che non è dovuto al coniuge non affidatario onerato, un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego in favore dei figli.

Tale regola generale può subire eccezioni solo qualora “si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, per cui il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizione o degli accordi pregressi.”

Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


Giulia Cavallari (da filodiritto.com del 13.7.2015)

venerdì 10 luglio 2015

Ddl concorrenza, chiesto lo stralcio per notai e avvocati

Alla fine potrebbero portare a casa un buono risultato sia gli avvocati sia i notai. Ieri la commissione Giustizia della Camera ha votato, a larghissima maggioranza, il parere sul disegno di legge concorrenza. E ha fissato una serie di condizioni. Che, per quanto riguarda i professionisti, prevede da una parte lo stralcio dell’ingresso dei soci di capitale nelle società tra avvocati e, dall’altra, sopprime l’estensione ai legali delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro e la possibilità di costituire una srl con scrittura privata. Le condizioni adesso saranno tradotte, spiega il relatore al disegno di legge, Giuseppe Guerini (pd), in emendamenti al testo da presentare la prossima settimana. Le proposte porteranno la sua firma e Guerini lascia capire che, visto il consenso trasversale, ci sono buone chance di approvazione.
Lo stralcio della norma sulle società tra avvocati prevede la sostituzione con una delega assai dettagliata che ammette l’esercizio della professione forense in forma associata (società di persone, di capitali o cooperative), a patto che i soci, rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all’Albo oppure avvocati e altri professionisti; l’organo di gestione della società dovrà poi prevedere che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagnie sociale.

Per la commissione è importante evitare che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza mettere precisi limiti soggettivi «possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l’attività dell’avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente».

Tra le prime reazioni quella dell’Oua che, per bocca della presidente Mirella Casiello, sottolinea come «l’Oua, sulla base delle indicazioni degli Stati generali dell’avvocatura e delle mozioni del Congresso Forense ha posto in un’audizione la necessità dello stralcio dell’articolo 4 bis, proposta che è stata in parte recepita. La Commissione chiede, infatti, di introdurre la materia in una delega al Governo, tenuto conto di un principio fondamentale per la professione forense e cioè “la tutela del diritto difesa del proprio cliente”, ma anche della vigente legge professionale». Forti invece le critiche di Casiello sulla cancellazione dell’apertura agli avvocati sul fronte delle autentiche, una decisione che «continua a limitare fortemente la libertà di scelta dei cittadini.

Ma su questo punto il parere della commissione ricorda che l’introduzione di un sistema «semplificato» in ragione del minore valore del bene, esporrebbe il trasferimento a gravi rischi di incertezza giuridica, in violazione dell’articolo 3 Costituzione, configurando un regime di certezza «affievolita» per gli immobili di modesto valore economico.

E ieri sui temi della salvaguardia dei diritti in un quadro sempre difficile per il sistema economico, il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha incontrato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.


G. Ne. (da Il Sole 24 Ore del 10.7.2015)

Guadagna € 900 per darne 760 all’ex: sentenza da rifare!

Cass. sent. n. 14051 del 7.7.2015
Secondo la Corte nel liquidare l'assegno di mantenimento
non si può tenere conto solo delle esigenze
del coniuge avente diritto


Era stato condannato a pagare un assegno mensile di € 760 per il mantenimento della ex moglie ma lui ne guadagnava solo 900. Per la Cassazione però (sentenza n. 14051/2015 del 7 luglio) il giudizio è da rifare.

Come spiegano gli Ermellini, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, non si può prescindere, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, codice civile, dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato. Non basta quindi prendere in considerazione solo l'inadeguatezza di redditi della ex moglie per determinare l'importo del contributo economico dovuto dall'ex marito.

Nel caso di specie la decisione di primo grado (poi confermata in appello) si era basata solo sul sospetto che l'ex marito potesse avere dei redditi non dichiarati, ed era stato valorizzato il fatto che questi non avesse ottemperato all'ordine di produrre documentazione su presunti rapporti bancari e assicurativi.

In realtà l'uomo si era difeso spiegando di non poter produrre nulla in merito per il semplice fatto che tali rapporti non sono mai esistiti e, quindi, ingiustamente i giudici di merito avevano dato credito alla mera asserzione della ex moglie "circa l' esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul punto fosse stato assolto l' onere probatorio ricadente sulla richiedente".

Insomma il quadro probatorio evidenziava solo un lavoro dipendente da € 900 mensili e non si poteva quindi pretendere che lui provvedesse a pagarne € 760 alla ex moglie dato che ciò l'avrebbe reso in condizioni di impossibilità a provvedere ad esigenze primarie di vita.

La Cassazione accogliendo il ricorso dell'uomo ha anche ricordato che il coniuge che ha diritto al mantenimento ha l'onere di dimostrare l'eventuale esistenza di ricavi non dichiarati.

Inoltre, conclude la Corte, a prescindere dal valore probatorio che può assumere l'inottemperanza all'ordine di deposito, occorre considerare che a fronte della affermata esistenza di tali rapporti, non risulta che vi sia una prova della loro reale esistenza.

Per la Cassazione ha ragione dunque l'ex marito e, pur non essendo in dubbio l'esistenza del diritto al mantenimento della moglie, la quantificazione dell'assegno non appare adeguatamente giustificata.

In sostanza - scrive la Cassazione - non si comprende su quali basi la corte d'appello abbia ricostruito i redditi dell'onerato.


(Da studiocataldi.it dell’8.7.2015)

giovedì 9 luglio 2015

OUA: “LUCI ED OMBRE DDL CONCORRENZA”

COMUNICATO STAMPA OUA
del 10 luglio 2015

DDL CONCORRENZA, LA COMMISSIONE GIUSTIZIA APPROVA UN PARERE CON LUCI E OMBRE
SI ACCOGLIE LA PROPOSTA DELL'OUA DI STRALCIARE LA NORMA CHE PREVEDE I SOCI DI CAPITALI NEGLI STUDI LEGALI
GRAVE CEDIMENTO ALLE PRESSIONI DEI NOTAI CONTRO L'ESTENSIONE AGLI AVVOCATI DELLE AUTENTICHE PER LA CESSIONE E DONAZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTO I 100 MILA EURO
MOLTO POSITIVE LE MODIFICHE SULLA RC AUTO, RECEPITE LE OSSERVAZIONI DELL'OUA.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, all'approvazione in sede consultiva del parere della Commissione Giustizia sul ddl Concorrenza, ha espresso soddisfazione per il recepimento della proposta Oua di stralcio dell'articolo che consente l'ingresso dei soci di capitale negli studi legali, stesso discorso per le previsioni relative alla Rc auto, allo stesso tempo forte preoccupazione per la cancellazione dell’articolo sull'estensione agli avvocati delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro.
Per Mirella Casiello, presidente Oua, «ci sono luci e ombre nel parere approvato», «siamo soddisfatti – aggiunge - per il parziale accoglimento delle osservazioni dell'Organismo Unitario sull’articolo 4 bis che prevede la possibilità di ingresso dei soci di solo capitale negli studi legali».
«L’Oua – spiega - sulla base delle indicazioni degli Stati Generali dell'Avvocatura e delle mozioni del Congresso Forense ha posto in un'audizione la necessità dello stralcio dell'articolo 4 bis, proposta che è stata in parte recepita. La Commissione chiede, infatti, di introdurre la materia in una delega al Governo, tenuto conto di un principio fondamentale per la professione forense, che cito testualmente, e cioè “la tutela del diritto difesa del proprio cliente”, ma anche della vigente legge professionale. Positivi anche gli interventi relativi alla Rc auto, recepite le osservazioni dell'Oua. Il nostro auspicio è che questa impostazione permanga nel successivo iter del provvedimento».
Dura, invece, la presidente Oua, su altri aspetti del parere: «La Commissione ha ceduto alle pressioni dei notai, si chiede, infatti, la cancellazione dell’articolo che prevede l'estensione agli avvocati delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro. Un'occasione persa per dare la libertà di scelta ai cittadini e rendere più competitivo il settore».
«Quella sullo stralcio dell'articolo sulla società di capitali ma anche sulla Rc auto - conclude Casiello - è una piccola battaglia vinta, ma con un forte valore politico e simbolico, ma non basta: bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e la pressione, da un lato affinché il Parlamento non eluda, e quindi, stravolga questa indicazione della Commissione da cui dipende l’effettiva tutela dei diritti e il futuro dei nostri studi legali, dall’altro per modificare tutti gli altri aspetti controversi del ddl Concorrenza, per esempio, sulle autentiche».

martedì 7 luglio 2015

Informa la moglie dell’ex amante della relazione: è reato

Si tratta di molestie e a nulla rileva 
che le telefonate siano duratemolto tempo 
e non siano state interrotte dalla persona offesa

Cass. Pen. Sent. 3.7.2015, n. 28493


Rivelare alla moglie di un ex amante la propria relazione extraconiugale può far scattare una condanna penale per molestie.

E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (I Penale, sentenza n. 28493/2015) che ha confermato un verdetto di condanna nei confronti di una donna che durante tre lunghe conversazioni telefoniche aveva raccontato alla moglie del suo ex amante della sua relazione adulterina.

Già in primo grado l'imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 660 del codice penale.

Secondo l'imputazione, la donna aveva anche raccontato di presunte relazioni intrattenute con altre donne.

L'imputata ha tentato di difendersi in Cassazione evidenziando che le sue telefonate erano state lunghe e ciò avrebbe dimostrato che la persona offesa era disposta ad ascoltare e che "la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni".

Insomma secondo la difesa le telefonate non erano state affatto assillanti e l'importanza delle rivelazioni aveva indotto la persona offesa a proseguire nella conversazione.

La Cassazione però ha respinto il ricorso evidenziando che il giudice di merito ha correttamente motivato in relazione al fatto che la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che che l'atteggiamento della persona offesa "non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte".

Oltretutto osserva la Corte, "la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse".


(Da studiocataldi.it del 4.7.2015)

sabato 4 luglio 2015

DIRITTO DI CRONACA E DIRITTI DEI DETENUTI

Un convegno davvero riuscito, al quale hanno partecipato tantissimi giornalisti di varie testate, anche di fuori provincia, ed alcuni avvocati, quello organizzato dall'Unione Cattolica Stampa Italiana in collaborazione con la nostra Associazione Giarrese Avvocati, tenutosi stamane nella Sala "Romeo" del Palazzo delle Culture di Giarre.
L'incontro, moderato dal presidente AGA avv. Giuseppe Fiumanò, s'è aperto con una interessante relazione del sen. Salvo Fleres, già Garante per i diritti del detenuti in Sicilia, il quale con la brillante eloquenza che lo contraddistingue e fornendo precisi dati statistici, ha illustrato le precarie condizioni di vita nelle carceri.
Ha fatto seguito l'intervento della dott.ssa Lucia Brischetto, per trent'anni operatrice nelle carceri e già magistrato onorario, che ha raccontato agli intervenuti alcuni aneddoti legati alla sua esperienza sociale.
Ha chiuso l'incontro il dott. Giuseppe Vecchio, giornalista professionista e presidente regionale dell'UCSI, il quale ha illustrato i nove punti che compongono la cosiddetta "Carta di Milano" dedicata al rapporto tra informazione e mondo carcerario ed ha invitato i numerosi colleghi presenti a trattare con trasparenza, competenza e responsabilità le notizie.

giovedì 2 luglio 2015