mercoledì 5 giugno 2013

GG, braccio di ferro tra ministro e avvocati

Cancellieri: “Catastrofico rinvio riforma tribunali”
ANAI: “No a demolire presidii di giustizia”

Sarebbe “catastrofico” l’eventuale rinvio del disegno di legge sulla geografia giudiziaria, che prevede l’accorpamento di alcuni Tribunali. A lanciare l’allarme è stato il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, dopo una visita al carcere di Bollate. “La linea del governo – ha detto il Guardasigilli – è della fermezza più assoluta, non possiamo permetterci di fermare quel Ddl. Fermarlo ci creerebbe problemi all’esterno perché è una delle cose che abbiamo richiamato per ridare fiducia al nostro paese, e all’interno perché le piante organiche sono ormai state fatte e i trasferimenti effettuati. Sarebbe veramente catastrofico per l’andamento della giustizia”.
Il ministro della Giustizia ha ricordato che la riforma della geografia giudiziaria prevede comunque “che entro due anni dall’entrata in vigore, se ci sono delle cose da correggere, possono essere corrette. Con la massima onestà intellettuale noi teniamo fermo, faremo tutto ciò che dobbiamo fare per non fermarlo”. Per Cancellieri il Ddl “è come un treno in corsa e se lo fermi deraglia. Noi non possiamo deragliare, poi evidentemente se sono stati commessi degli errori li ripareremo”.
Avvocati contro la riforma
Di tutto altro avviso l’Associazione nazionale avvocati italiana (Anai) che denuncia il rischio di aumento delle spese della giustizia e la “cancellazione della giustizia di prossimità, demolendo i diritti dei cittadini”.
“I genitori di tale sconsiderato progetto – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla – sono il Governo Monti e inspiegabilmente la Magistratura italiana attraverso il Csm e l’Anm”.
L’Anai sottolinea che si è in presenza di venti ordinanze dei Tribunali che hanno sollevato questioni di incostituzionalità. E che quattro Tar (Lazio, Campania, Sardegna e Basilicata) si sono già pronunciati annullando e sospendendo provvedimenti dei tribunali e del Ministero della Giustizia.
“Demolire presidi di giustizia e di legalità – ha concluso De Tilla – non fa altro che allontanare i cittadini dalla tutela dei propri diritti, privatizzando la giustizia e rendendola asservita a poteri economici ed a organizzazioni criminali. Altro che riforma epocale e salvifica! Stiamo per imitare il Regno Unito che intende trasformare il complesso dei servizi dell’amministrazione giudiziaria in un’impresa commerciale da affidare ai privati, con il fine dichiarato di ridurre l’impatto delle spese. In Inghilterra i magistrati si chiedono: che ne sarà della nostra indipendenza? In Italia la Magistratura preme per la demolizione degli uffici giudiziari!”

(Da Guida al diritto)

Specializzazioni, protocollo d’intesa tra CNF e Camere Penali

È stato sotto sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e l’Unione delle Camere penali volto a dare attuazione alle previsioni normative contenute nella legge di riforma della disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. 247/2012) quanto all’organizzazione dell’attività di formazione dell’avvocato. La nuova legge sull’ordinamento della professione forense prevede, infatti, che il CNF promuova l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. La specializzazione in determinati settori dell’attività forense nasce, invero, da un impegno nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale delle istituzioni forensi e soprattutto di alcune associazioni specialistiche che hanno
costruito nel tempo circuiti formativi e moduli didattici fondati sull’insegnamento della tecnica e della deontologia.
Premesso che l’Unione delle Camere penali è inserita nell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, co. 3, lett. b), del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, recante «Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative», con essa il CNF ha siglato il protocollo d’intesa allo scopo di dare attuazione alle nuove previsioni di legge. In base a detto accordo, il CNF promuove l’organizzazione dei corsi di formazione specialistica nelle discipline penalistiche gestiti dall’Unione per il tramite della Scuola Nazionale di Alta Formazione e finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale. In tale contesto, il CNF riconosce valenza scientifica all’attività di alta formazione svolta dall’Unione attraverso il Primo e il Secondo corso biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’avvocato penalista, nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall’art. 9 della legge di riforma e dal relativo decreto di attuazione.
L’Unione delle Camere Penali sottoporrà al CNF i successivi corsi di formazione specialistica che intende programmare con riguardo ai contenuti, alla durata, almeno biennale, e ai nominativi dei relatori, ai fini della valutazione dell’idoneità astratta. All’esito della valutazione, il CNF potrà richiedere all’Unione ogni ulteriore informazione ritenuta utile in merito a ciascun corso di formazione specialistica, formulare richieste di integrazione o modifica ed eventualmente rifiutare di promuoverne l’organizzazione con comunicazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento del programma, oltre il quale termine la proposta si intenderà in ogni caso accettata.
Prima dell’inizio di ogni biennio di corso, l’Unione si impegna a presentare al CNF il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore (200 complessive) destinate a ciascuna di esse, degli argomenti affrontati e dei docenti, con relativa qualifica. Il 10% delle ore di lezione verrà riservato alla deontologia professionale.
I docenti verranno scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale, professori universitari e, per particolari esigenze e temi di insegnamento, magistrati ed esperti del settore.

Anna Costagliola (da diritto.it del 4.6.2013)

Responsabile procedimento deve risarcire Comune se viola principio di pubblicità e trasparenza

Corte dei Conti – Reg. Molise, sent. 29.4.2013, n. 48

La Corte dei Conti ha stabilito la responsabilità del Responsabile del procedimento, per non aver reso pubblico l’incarico, il nome del soggetto incaricato, nonché il compenso conferito al libero professionista, in virtù di un contratto di collaborazione intrattenuto tra lo stesso ed un Comune molisano, in quanto costituente un illecito disciplinare.
La normativa, contenuta nella Legge n. 662/1996, ne sancisce, infatti, la responsabilità quando sia corrisposto il compenso “per gli incarichi di collaborazione senza che sia preventivamente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione del soggetto precettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato”.
Il fondamento della responsabilità del dirigente preposto si basa sul tipo di lavoro svolto dal professionista, che deve necessariamente essere classificabile come autonomo, quindi, senza vincolo di subordinazione.
I Giudici, sulla base del contenuto del contratto, hanno agilmente desunto la mancanza del vincolo di subordinazione del professionista con la Pubblica Amministrazione, motivo per cui era necessaria la preventiva pubblicazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’accordo lavorativo, in mancanza dei quali corrisponde la lesione dei sopracitati principi di pubblicità e trasparenza, che hanno portato alla determinazione di responsabilità del dirigente preposto.
La Corte ha quindi condannato il responsabile finanziario a rifondere alla Pubblica Amministrazione una somma pari al compenso erogato al libero professionista, a seguito della violazione dei principi di pubblicità e trasparenza che regolano il procedimento amministrativo.

(Da filodiritto.com del 29.5.2013)

martedì 4 giugno 2013

No astensione per udienza su misure cautelari personali

Cass. Sez. Un., 30.5.2013, Pres. Santacroce, Rel. Romis
(informazione provvisoria)

Sezioni unite: il difensore non può, in adesione ad una manifestazione di categoria, astenersi dalla partecipazione ad una udienza concernente misure cautelari personali
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 30 maggio 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «se sia consentita da parte del difensore la dichiarazione di astensione dalle udienze deliberata dagli organismi di categoria in riferimento alla trattazione di una misura cautelare personale».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: «negativa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla apposita Commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007».
La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.
Va chiarito che i ricorsi in questione erano stati rimessi alle Sezioni unite riguardo al problema della «custodia obbligatoria» per determinati reati, a norma del comma 3 dell'art. 275 c.p.p.  La Cassazione, nell'ambito dei relativi giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale proprio in riferimento alla norma processuale che imponeva l'applicazione della custodia in carcere relativamente ai reati di «contesto mafioso» (i provvedimenti sono stati pubblicati dalla nostra Rivista con un commento di Laura Cesaris: si veda a destra dello schermo per il link relativo)
Com'è noto, la Corte costituzionale ha poi dichiarato, con la sentenza n. 57 del 2013, in accoglimento delle questioni sollevate, la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 275, comma 3, c.p.p.
Tornati gli atti alla Corte rimettente, la trattazione dei ricorsi è stata fissata per il 30 maggio scorso, e la relativa soluzione è stata ovviamente adottata alla luce dello ius superveniens.
Per le ragioni indicate, la Suprema Corte ha diffuso l'informazione provvisoria non con riguardo all'originaria posizione dei quesiti, quanto piuttosto ad un problema procedurale che si è trovata a risolvere. I difensori dei ricorrenti, infatti, hanno dichiarato di voler aderire ad una manifestazione di categoria, astenendosi dalla partecipazione all'udienza. Prendendo atto della dichiarazione, il Collegio ha respinto la sollecitazione al rinvio, sulla base, appunto, del principio formalizzato nella «informazione provvisoria».

(Da penalecontemporaneo.it del 4.6.2013)

Stop forzato del motorino, è violenza privata

Cass. Pen. sez. V, sent. n. 23945 dep. il 3.6.2013

Si para davanti al motorino: lo stop forzato è violenza privata.
Confermata la linea dura già adottata nei primi due gradi di giudizio: il comportamento tenuto dall’uomo finito sotto accusa è valutabile come minaccia.
Essa, seppur non esplicita, è capace di incutere timore e di suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto.

(Da dirittoegiustizia.it del 3.6.2013)

lunedì 3 giugno 2013

Anai: illegittimo e incongruo filtro in appello

L’Avvocatura ha più volte denunciato la illegittimità costituzionale del filtro in appello che viola gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione laddove limita il diritto di difesa e attribuisce al giudice di appello una scelta arbitraria per dichiarare la inammissibilità del gravame.  Secondo l'Associazione nazionale avvocati italiani, il nuovo istituto processuale confonde la fondatezza con l’inammissibilità e prevede addirittura che si possa ulteriormente procedere “per saltus” in cassazione contro la decisione di primo grado. L'argomento è tornato alle cronache dopo la decisione della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato appunto l'inammissibilità per aver sempre rigettato le impugnazioni in casi analoghi. “Il giudice (persona umana e fallibile) – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - deve interpretare il significato semantico dell’appello e stabilire se vi è “ragionevole probabilità di rigetto” e, in tal caso, ne dichiara la inammissibilità, senza procedere all’esame obiettivo ed approfondito delle questioni sottoposte al suo esame. Ma vi è di più. Il provvedimento del giudice deve essere motivato con il “riferimento a precedenti conformi”. Molti giudici hanno capito ben poco della portata della normativa sul filtro in appello ed attendono, questa volta ragionevolmente, una pronuncia della Corte di Cassazione per una “direttiva interpretativa”. Altri giudici (in minoranza) si riportano ad un solo precedente, magari dello stesso ufficio giudiziario. Così è accaduto presso la Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l’appello perché “in casi analoghi” aveva “sempre rigettato le impugnazioni per la loro infondatezza”. Siamo al paradosso! La infondatezza che un giudice ha ritenuto di affermare decidendo precedenti casi si trasforma in “inammissibilità” e viene a precludere l’esame di circostanze e censure di gravame che potrebbero condurre ad una decisione diversa. E poi, con l’impostazione data dalla Corte palermitana quale spazio può più avere l’autonomia dell’interpretazione giurisprudenziale che può anche cambiare in relazione a fattispecie cd. analoghe”. L’Anai insiste, quindi, nella richiesta di formulare nei giudizi civili eccezioni di incostituzionalità della indicata normativa procedurale e, comunque, di procedere al più presto all’abrogazione legislativa del “filtro in appello”, che altro non è che un sistema arbitrario per “demolire” proditoriamente i diritti dei cittadini, con il connesso diritto di difesa (art. 24 cost.) e l’esplicazione del giusto processo (art. 111 Cost.). 

(Da Mondoprofessionisti del 29.5.2013)

Giustizia, scatta l'allarme privatizzazione

De Tilla (Anai): in Italia la magistratura preme
per un progetto che tende a privatizzare la giustizia

L'Associazione nazionale avvocati italiana denuncia che la revisione della geografia giudiziaria aumenta le spese della giustizia e cancella la giustizia di prossimità, demolendo i diritti dei cittadini. “I genitori di tale sconsiderato progetto – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - sono il Governo Monti e inspiegabilmente la Magistratura italiana attraverso il CSM e l’ANM”.  Secondo Anai può essere giustificabile l’input dato dal Governo Monti nel tentativo di mostrare ad Angela Merkel pretesi interventi italiani tesi a diminuire le spese ed accelerare la macchina della giustizia. “Il che non è vero. - ha aggiunto De Tilla - Totalmente ingiustificata è, invece, la posizione della Magistratura italiana nelle sue componenti nazionali istituzionali ed associative. Da segnalare che numerose sezioni territoriali di ANM si sono dissociate dalla posizione centrale con argomenti molto convincenti”. L’ANAI si chiede come si fa ad insistere sulla realizzazione di un progetto irragionevole e contraddittorio che allunga i tempi dei processi giudiziari. Si è in presenza di ben venti ordinanze dei Tribunali che hanno sollevato questioni di incostituzionalità. Già quattro TAR (Lazio, Campania, Sardegna e Basilicata) si sono pronunciati annullando e sospendendo provvedimenti dei tribunali e del Ministero della Giustizia. “Demolire presidi di giustizia e di legalità – ha concluso De Tilla - non fa altro che allontanare i cittadini dalla tutela dei propri diritti, privatizzando la giustizia e rendendola asservita a poteri economici ed a organizzazioni criminali. Altro che riforma epocale e salvifica! Stiamo per imitare il Regno Unito che intende trasformare il complesso dei servizi dell’amministrazione giudiziaria in un’impresa commerciale da affidare ai privati, con il fine dichiarato di ridurre l’impatto delle spese. In Inghilterra i magistrati si chiedono: che ne sarà della nostra indipendenza? In Italia la Magistratura preme per la demolizione degli uffici giudiziari!”.

(Da Mondoprofessionisti del 3.6.2013)