lunedì 6 maggio 2013

Tabacchi: distanze minime e limiti all'apertura

Decreto Min. Economia e finanze 21.2.2013 n° 38,
pubblicato su G.U. 16.4.2013

Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'apertura di una nuova tabaccheria qualora sia stato giàraggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
Lo prevede il D.M. Economia e finanze 21 febbraio 2013, n. 38 contenente il Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Secondo le nuove norme la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
•metri 300 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
•metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
•metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
•euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
•euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
•euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Questi ultimi parametri non trovano applicazione nei casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.

(Da Altalex del 17.4.2013)

Il 10 e l'11 incontri formativi a Marsala

PRIMA CONFERENZA SICILIANA DELLE SCUOLE FORENSI
Marsala, 10-11 maggio 2013
Villa Favorita 
 
VENERDI 10 MAGGIO
PRIMA GIORNATA
Formazione e Scuole Forensi nella riforma dell'Ordinamento Forense

Ore 15.30 – Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale informativo

0RE 16.00 – Saluti ed introduzione
AVV. GIANFRANCO ZARZANA
Presidente COA Marsala
AVV. ALBERTO SINATRA
Presidente COA Trapani
AVV. FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI
Presidente Unione Fori Siciliani
AVV. NICOLA MARINO
Presidente OUA
AVV. SANTI GERACI
Componente CdA Cassa Forense

APERTURA DEI LAVORI

Moderatore: AVV. FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI

Relazione introduttiva:
AVV. ALARICO MARIANI MARINI
Consigliere nazionale forense e Vicepresidente Scuola Superiore dell'Avvocatura
LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE: CONFERME, NOVITÀ, PROSPETTIVE

RELAZIONI PROGRAMMATE:

AVV. FEDERICO FERINA
Consigliere nazionale forense
RIFORMA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE E RUOLO DEL CNF

AVV. FABIO FLORIO
Consigliere nazionale forense
LA SCUOLA CHE VERRÀ

AVV. FILIPPO MARCIANTE
Vicepresidente Vicario OUA
ESAME ED ACCESSO ALLA PROFESSIONE

PROF. AVV. GIOVANNI DI ROSA
Responsabile Scientifico formazione dell'Unione Fori Siciliani
FORMAZIONE PERMANENTE E SPECIALIZZAZIONE FORENSE

 
SABATO 11 MAGGIO

SECONDA GIORNATA
Scuole Forensi: esperienze a confronto
Ore 9.30 - Apertura dei lavori

Moderatore:
Avv. IGNAZIO DE MAURO
La formazione degli avvocati e la formazione dei praticanti

Interventi programmati dei referenti delle Scuole Forensi della Sicilia, dei Presidenti degli Ordini, delle Associazioni Forensi e degli insegnanti delle Scuole Forensi

Ore 11.30
Avv. ALARICO MARIANI MARINI

Relazione di sintesi e chiusura dei lavori

Presisposizione del documento finale dell'Assemblea dell'Unione

Informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.ordineavvocatimarsala.it 
CREDITI FORMATIVI
Ai partecipanti verranno rilasciati n. 4 crediti formativi secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

domenica 5 maggio 2013

Medico mente all’Asl su attività svolta, è truffa

Sì alla truffa per il medico dell’intramoenia che mente all’Asl negando di svolgere la libera professione.
Il raggiro sta nella dichiarazione che esclude prestazioni retribuite:
chi incassa i compensi senza attività fraudolente non commette reato. Scatta la truffa per il medico impegnato nel servizio «intramoenia» e beccato a svolgere anche l’attività libero-professionale senza autorizzazione dell’Asl: il raggiro posto in essere dal professionista sta tutto nella dichiarazione in cui il professionista attesta di non aver svolto altra attività retributiva nel quinquennio precedente. È quanto emerge dalla sentenza 19156/13, pubblicata il 3 maggio dalla seconda sezione penale della Cassazione.
Falsa garanzia
È vero: non compie il reato ex articolo 640 Cp il medico che affianca all’attività intramoenia nel servizio nazionale quella del suo studio privato all’insaputa dell’azienda sanitaria locale, ma si limita a percepire i compensi senza porre in essere alcuna attività fraudolenta (cfr. “Attività intra moenia: non commette truffa il medico che svolge attività professionale senza l’autorizzazione dell’Asl”, nell’arretrato del 23 agosto 2012). Il raggiro richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità della truffa, tuttavia, ben può essere configurato dalla dichiarazione rilasciata dal professionista che afferma di aver svolto soltanto prestazioni occasionali negli ultimi cinque anni.
Prescrizione e confisca
Il ricorso dell’imputato viene accolto soltanto avuto riguardo alle somme confiscate come profitto del reato. Il reato di truffa, infatti, non si consuma al momento del raggiro ma all’atto del conseguimento del profitto: è da allora che comincia a decorrere la prescrizione. E attenzione: il giudice che dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione può ordinare la confisca soltanto quando la relativa applicazione non presuppone comunque la condanna e può avere luogo anche in seguito a una declaratoria di proscioglimento. Una parte delle condotte è coperta dalla prescrizione: la parola passa al giudice del rinvio. Il dottore paga le spese di giudizio all’Asl, costituitasi parte civile.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

Ipoteca: iscrizione nulla se Equitalia non specifica come opporsi

Cass. Civ., sez. tributaria, sent. 26.2.2013 n° 4777
La Suprema Corte con la sentenza n. 4777/13 – analizzando le regole vigenti ai fini dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Ente della Riscossione, ex art. 77 D.P.R. 602/73 – ha stabilito che la validità, nonché l’efficacia della stessa ipoteca è subordinata al rispetto sia del “principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite”, sia degli “adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni”, ossia “i termini e le modalità con cui può proporre opposizione”.
Il thema decidendum del processo
Il processo in questione traeva origine dall’opposizione presentata dal debitore esecutato (ai sensi dell’art. 617 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace competente) avverso la procedura esecutiva promossa dalla società Equitalia S.p.a. per la riscossione dei tributi per l’importo complessivo di €. 2.551,99, a fronte di cartelle di pagamento notificate.
In altre parole, l’opponente censurava le modalità di iscrizione ipotecaria effettuata dalla stessa Equitalia, avendo iscritto la menzionata ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore in difformità alle norme previste in materia.
Il Giudice di Pace, accogliendo le doglianze sollevate dal soggetto esecutato, ha - per effetto di ciò - dichiarata nulla l’iscrizione ipotecaria ed ha ordinato la cancellazione della medesima.
La decisione della Corte di Cassazione
Ebbene, la Suprema Corte con la pronuncia in esame ha affermato che il regime normativo operante nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione (compresa quella finanziaria) ed il cittadino è rappresentata dalla Legge n. 241/90 (art. 3, comma 4[1]), a mente della quale – in materia di provvedimenti disposti dall’Ente della Riscossione – è necessario che i procedimenti di natura c.d. esecutiva siano governati dal principio di legalità, sia dalla stretta osservanza degli adempimenti della stessa procedura.
A ben vedere, è necessario che sussista il rispetto di tali requisiti procedurali (e preliminari), poiché detti precetti hanno lo scopo di assicurare al debitore esecutato il proprio diritto di difesa (da un punto di visto formale, che sostanziale): a tal fine, grava sull’Ente della Riscossione (che ha effettuato l’iscrizione ipotecaria) l’obbligo di comunicare “all’interessato, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni”.
Ma non solo: la sentenza in parola ha affrontato nuovamente anche la questione assai dibattuta, nonché attuale circa la validità (o meno) dell’iscrizione ipotecaria qualora il credito vantato sia inferiore agli €. 8.000,00 (nel caso di specie l’importo avanzato da Equitalia era pari ad €. 2.551,99).
Proprio sul punto, Equitalia sosteneva la tesi difensiva che non opera – in tema di iscrizione ipotecaria – il limite “invalicabile” del credito quantificato in €. 8.000,00, in quanto la stessa ipoteca non può essere qualificata alla stregua di una c.d. azione esecutiva, bensì lo strumento in oggetto è caratterizzato dallo scopo di precostituire una garanzia del credito (e non di espropriare il bene del debitore).
Orbene, i giudici di Piazza Cavour, richiamando un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha confermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77, D.P.R. 602/73, pur non essendo atto di esecuzione, “è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazioni immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76”: in buona sostanza, l’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il valore debitorio di €. 8.000,00[2].
________________

[1] Nell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) viene stabilito che “in ogni atto [della Pubblica Amministrazione] notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.

[2] cfr. Cass. SS.UU. n. 407/2010 e Cass. SS.UU. n. 5771/12.

(Da Altalex del 29.4.2013. Nota di Federico Marrucci)

sabato 4 maggio 2013

Le telefonate private in ufficio sono reato

Riconosciuto il reato di peculato d’uso
per le telefonate private fatte dal posto di lavoro

Le telefonate in ufficio, per scopi personali, sono reato; per la precisione peculato d’uso. Le sezioni unite la Corte di Cassazione, con la sentenza 19054, hanno stabilito che sussistono gli estremi per il peculato d’uso; e addirittura c’era chi teorizzava i reati di abuso d’ufficio e truffa. Le sezioni unite valutando un’ampia casistica attinente al passato sono finite con il tornare al punto di partenza aderendo al principio che asserisce il peculato d’uso prendendo così, di fatto, le distanze dal peculato ordinario.
La distinzione tra le due tipologie è determinata dall’articolo 314 del Codice penale; ciò che contraddistingue i due reati è la possibilità di restituire o meno, subito la cosa di cui si è fatto un uso momentaneo. Ed è proprio questo il centro del pensiero fino a ieri dominante, ossia l’impossibilità di restituire immediatamente il maltolto. Oggetto dell’appropriazione definitiva, infatti, non sarebbe tanto il telefono quanto l’energia rappresentata dagli impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della pubblica amministrazione.
Il pubblico impiegato si appropria così degli scatti telefonici per sempre meritando in questo modo di essere condannato per il reato di peculato ordinario, sempre che il valore delle telefonate svolte sia “apprezzabile” ossia rilevante. La Cassazione, tuttavia, fondamentalmente si discosta dalla punizione più severe che darebbe la lettura del codice penale, l’abuso del possesso, infatti, non si può, secondo le sezioni unite, tradursi nella stabile ” inversione del dominio” che determina il peculato ordinario.
I giudici delle sezioni unite fissano i confini della rilevanza penale del peculato d’uso specificando che l’impiego del telefono per fini personali “quando sia economicamente e funzionalmente non significativo” è penalmente irrilevante, anche se le telefonate private non sono urgenti ma di natura “ricreativa”.
Esagerare è molto sconsigliato visto che si va nel penale; il tempo perso al telefono, il danno economico procurato dal costo delle chiamate sono due aspetti del pregiudizio subito dal datore di lavoro. Chiaramente su questo genere di considerazioni incide anche il contratto telefonico, qualora sia a forfait “il raggiungimento della soglia di rilevanza – afferma la Cassazione – si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della Pa o con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio; eventualità quest’ultima che potrà assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate dal contratto cosiddetto “tutto incluso”.
Il valore economico è poi apprezzabile anche quando le telefonate sono così ravvicinate nel tempo da essere considerate “un’unica condotta”.

(Da leggioggi.it del 4.5.2013)

venerdì 3 maggio 2013

L’ETNA PATRIMONIO DELL’UNESCO

L'Etna sarà proclamato a giugno patrimonio dell'Unesco a Phnom Penh, in Cambogia, in occasione della 37/ma sessione del Comitato del patrimonio mondiale, alla presenza dei rappresentanti di oltre 180 Paesi. Lo ha reso noto il Ministero dell'Ambiente aggiungendo che il Ministero degli Affari esteri ha comunicato l'esito positivo della valutazione del Monte Etna da parte dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), che ha riconosciuto l'importanza scientifica ed educativa, l'eccezionale attività eruttiva e l'ultra-millenaria notorietà del vulcano, icona del Mediterraneo". "Il monte Etna - si legge nella dichiarazione - è rinomato per l'eccezionale livello di attività vulcanica e per le testimonianze inerenti a tale attività che risalgono a oltre 2700 anni fa. La notorietà, l'importanza scientifica e i valori culturali ed educativi del sito possiedono un significato di rilevanza globale". "E' un traguardo significativo per l'Italia - ha commentato il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando -. Il riconoscimento, come è già avvenuto recentemente con le Dolomiti, è un'opportunità per il nostro Paese per coniugare la tutela dell'ambiente con la valorizzazione del territorio, investendo così nello sviluppo sostenibile, la strada che dobbiamo percorrere". Per il ministero è un risultato importante "che riconosce l'unicità del patrimonio naturale italiano, il valore delle politiche nazionali di conservazione e il lavoro svolto negli ultimi anni dal Parco dell'Etna e dal Ministero dell'Ambiente, che nel gennaio 2012 ne ha patrocinato la candidatura".

(Da tiscali.it del 3.5.2013)

ANAI denuncia: 150 GDP a carico dei Comuni, 500 soppressi

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De Tilla: appello al ministro Cancellieri
e adesione allo sciopero di maggio

Revisione della geografia giudiziaria, l’Associazione nazionale avvocati italiani si appella al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri perché sospenda l’attuazione in vista della pronuncia della Consulta.
“Solo per 150 giudici di pace, i Comuni hanno posto in essere una strategia di salvataggio, assumendosi l’onere di gestione (mantenimento degli uffici e dell’organizzazione). – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla – Gli altri 500 giudici di pace verranno soppressi, salvo ripensamento del Ministero della Giustizia”.
“In realtà, come è stato più volte evidenziato, – ha continuato De Tilla – la procedura posta in essere per effetto della normativa sulla revisione della geografia giudiziaria è irrazionale e contraddice la stessa asserita finalità (in gran parte falsa) di risparmio di spesa.
Trasferire ai Comuni l’onere di spesa per i giudici di pace non può individuare un risparmio per la finanza pubblica in quanto si tratta solo di collocare diversamente l’impegno da ripartire tra lo Stato ed i Comuni.
D’altra parte, vi sono numerosi uffici dei giudici di pace che sono necessari e non saranno mantenuti perché i Comuni non hanno risorse e mezzi per sostenerli.
Il discorso appare solo burocratico ed ignora del tutto le esigenze di giustizia di prossimità”.
Anai ricorda che il Ministero sta cancellando 31 Tribunali minori e 220 sezioni distaccate, mentre in Italia più di mille sindaci sono in rivolta. Nel frattempo la Corte Costituzionale dovrà esaminare le questioni di incostituzionalità sollevate con ben 14 atti e provvedimenti dei tribunali.
“Prudenza vorrebbe – ha concluso De Tilla – che il nuovo Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, sempre attenta alla tutela dei diritti e delle esigenze del Paese, provveda a sospendere qualsiasi iniziativa di soppressione in attesa della decisione della Consulta”.
Per tutto questo, l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani ha aderito all’astensione dalle udienze per i giorni 29 e 30 maggio deliberati dall’OUA.

(Da associazionenazionaleavvocatiitaliani.it del 2.5.2013)