giovedì 2 febbraio 2012

UDIENZA GDP GULLOTTA DAL 21 AL 23

Informiamo i Signori Colleghi che l'udienza del Giudice di Pace di Giarre dott. Gaetano Gullotta, già fissata per Martedì 21 Febbraio prossimo, è stata rinviata d'Ufficio a Giovedì 23 Febbraio.

Giorno festivo e termine notifica ricorso per cassazione

Massima
Qualora il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e dell'art. 1 della L. 742/1969 venga a scadere di giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno successivo, data entro la quale l'atto deve essere consegnato agli ufficiali giudiziari (Cass. pen., n. 155/2012)
 
1. Premessa
La pronuncia in esame riguarda la problematica contenuta nell’art. 155 c.p.c.; infatti l’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della L. 263/2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo.
2. Rassegna giurisprudenziale
L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella
giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. (Cass. civ., Sez. II, 04/01/2011, n. 182).
In tema di computo dei termini, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. 162/1965  in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato). (Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009, n. 5114).
L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della L. 263/2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/05/2008, n. 11163).
L’art. 155, comma 4, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 12/12/2003, n. 19041).

Rocchina Staiano (da diritto.it del 2.2.2012)

Tar e Cons. di Stato sospendono soppressione sedi distaccate in Lombardia

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la rappresentanza politica degli avvocati italiani, denuncia i primi casi di sospensive adottate dal Tar Lombardia e dal Consiglio di Stato sulla prevista chiusura di diverse sedi distaccate, come contemplato dal decreto legislativo sulla revisione della geografia giudiziaria.
L’Oua anche su questo tema ha proclamato (come già pubblicato su AGA News) due giorni di sciopero il 23 e 24 febbraio, con manifestazione nazionale a Roma (il 23) e in oltre 100 città italiane (il 24): «Così è il caos, altro che revisione della geografia giudiziaria. Queste sospensive sono la dimostrazione di quanto denunciato dall’Oua: non si possono abolire uffici giudiziari senza una attenta valutazione»
«La formulazione della norma – continua il presidente Oua - ne inficia di fatto la finalità, lo abbiamo detto più volte, purtroppo inascoltati dal Ministero della Giustizia. Gli obiettivi di risparmio e di efficienza posti a base della legge delega non si raggiungono con l’indiscriminata e generica soppressione degli uffici giudiziari quanto, piuttosto, con una oculata e condivisa riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici di primo grado, anche con riguardo alle sezione distaccate, potenziando proprio quei tribunali di prossimità che, in ragione di una struttura meno complessa e burocratica, offrono una pronta e rapida risposta di giustizia, ed un più rapido accesso a tutti i servizi da parte dei cittadini, svolgendo il loro compito notoriamente con piena efficienza, tanto da allinearsi agli standards riconosciuti e previsti dalla Comunità Europea. La ristrutturazione delle sedi oggi esistenti, assolutamente insufficienti a recepire il nuovo flusso, gli inevitabili spostamenti di personale, la riorganizzazione di tutti i presidi delle forze dell’ordine e degli uffici finanziari, l’aggiornamento delle reti telematiche e della impiantistica in generale, comporteranno nuove spese per lo Stato incoerenti con la millantata esigenza di stabilizzazione».

Comunicato stampa OUA del 30.1.2012

mercoledì 1 febbraio 2012

Studi di settore esclusi in caso di malattia

Se il soggetto è da poco in attività e dimostra, mediante idonea certificazione medica il periodo di malattia, può essere “escluso” dagli studi di settore.
Così la Suprema Corte di Cassazione, nella sezione tributaria, con la sentenza 28 dicembre 2011, n. 29185, con cui è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La questione oggetto di controversia nasceva dalla impugnazione proposta da una snc tramite ricorso avverso un avviso di rettifica IVA dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che, in seguito, provvedeva all’accoglimento dell’atto.
La pronuncia veniva confermata anche in secondo grado; nello specifico la Commissione Tributaria Regionale precisava che il contribuente, invitato al contraddittorio, aveva dimostrato che “trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati ... in presenza di tali circostanze spettava all’Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni”.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate per il ricorso in Cassazione era articolata su due motivi, ossia, l'’Ufficio assumeva "la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 42 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 posto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe disatteso le risultanze dei parametri sulla base di generiche deduzioni del contribuente”.
Con la decisione che si annota, i giudici della Corte hanno aderito al principio già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 26635/2009) in base al quale “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati», ma deriva dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente”.
Continua ancora la sentenza menzionata delle Sezioni Unite che in tale sede il contribuente ha l’onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni che possano giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti ai quali possono applicarsi gli standards oppure la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo considerato.
La motivazione dell’atto di accertamento non può essere esaurito, si precisa ancora, nel rilievo dello scostamento, in quanto la stessa deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
In sostanza, l’Ufficio ha l’obbligo di motivare adeguatamente circa l’inattendibilità delle controdeduzioni; i giudici della Corte affermano che, nel caso concreto, il contribuente ha dimostrato che per “ragioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che, pertanto, la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati.
In conseguenza, vi è il rigetto del ricorso.

(Da Altalex del 16.1.2012. Nota di Manuela Rinaldi)

Sì al maxirisarcimento se il licenziamento è ingiurioso

Al lavoratore spetta anche il risarcimento del danno morale se l'azienda non solo lo licenzia ingiustamente, ma abbia anche dato un carattere ingiurioso alla sanzione espulsiva. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30668/2011.
Il caso. L'ex vicedirettore di una testata sportiva della Rai, chiedeva un ulteriore risarcimento proprio per il licenziamento ingiurioso subito. In Cassazione, l’azienda di viale Mazzini ha contestato questa voce del risarcimento mettendo in dubbio la legittimità del riconoscimento di questo tipo di danno. In sostanza, secondo i legali della Rai questa voce era già compresa nella liquidazione del danno biologico e morale riconosciuto al giornalista in circa 22.000 euro. Di diverso avviso è la Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. Infatti, per i giudici di legittimità, gli ulteriori 10.000 euro liquidati in favore del dipendente - con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma - servivano per ristorare l'ulteriore danno morale «conseguente appunto alla sofferenza patita per il carattere ingiurioso della sanzione espulsiva». Nello specifico, «la ingiuriosità del licenziamento è stata desunta da elementi complessivamente valutati, attinenti all'intrinseca vessatorietà del provvedimento e non solo alla risonanza successiva data alla misura espulsiva dagli organi di stampa e al carattere nazionale che aveva assunto la notizia: ciò si desume dalla rilevanza attribuita anche alla mancata preventiva consultazione del Comitato di Redazione ai sensi dell'art. 34 ccnl, con ciò evidenziandosi il mancato rispetto della procedura prevista a tutela del lavoratore».

(Da avvocati.it del 30.1.2012)

Messaggi diffamatori: sito web sequestrato

Scatta il sequestro per l'intero sito web nel caso in cui i messaggi diffamatori contenuti in una pagina - oscurata su denuncia della persone danneggiata nella reputazione - siano replicati in altro testo dello stesso sito. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46504/2011.
Il caso. Su un sito internet erano comparse espressioni lesive della professionalità di una avvocatessa, della quale si metteva in dubbio anche "il possesso dei necessari titoli abilitativi". Inizialmente era stata emessa una prima misura cautelare limitata alla sola pagina elettronica incriminata, ma il provvedimento "era stato frustrato dall'inserimento nello stesso sito di altro testo a sua volta denigratorio". Per questo era stato disposto il sequestro integrale. Contro tale provvedimento il responsabile della pubblicazione elettronica ricorreva per cassazione, sostenendo che "una simile misura viola la legge perché produce un danno grave ed irreparabile all'attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale del sito ed inoltre impone un vincolo di indisponibilità che ne impedisce l'accesso da parte di chiunque, associati, collaboratori e utenti".
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto il reclamo "destituito di fondamento" in quanto non si può ritenere che "la naturale destinazione di un sito alla comunicazione con più persone possa impedirne il sequestro preventivo se, come in questo caso, solo l'adozione della suddetta misura cautelare appare idonea ad assicurare che la condotta illecita non si ripeterà". Inoltre, sempre secondo Piazza Cavour, prospettare che "comunque non sarebbe consentito il sequestro di un sito web perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano al suo allestimento e degli utenti", significa giungere alla "conclusione inaccettabile di garantire una sorta di zona franca che renderebbe immune dalla giurisdizione penale i siti elettronici rispetto, ad esempio, ai quotidiani o ai notiziari radio e televisivi".

(Da avvocati.it del 31.1.2012)

I nuovi ticket sanitari regionali

Dall’Ufficio stampa del Comune di Giarre riceviamo e pubblichiamo:

L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessore Giuseppe Cavallaro delegato ai rapporti con la Sanità,  intende fornire chiarimenti ai cittadini sull’entrata in vigore dei  nuovi ticket sanitari.
In tema di esenzione per le prestazioni mediche, farmaceutiche e specialistiche ambulatoriali, anche la Sicilia si adegua, dunque, a tutte le altre regioni italiane. La nuova legge regionale, approvata dall'Ars il mese scorso e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, prevede l'esenzione basata sull'età e sul reddito complessivo del nucleo familiare. È abolito, dunque, il sistema indicatore Isee (Situazione economica equivalente). Saranno esentati i soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01); . disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (E02);
• titolari di assegno sociale (ex pensione) e loro familiari a carico (E03);
• titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico,appartenenti a un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con reddito complessivo a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (E04).
*il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all’anno 2011).
È prevista una fase transitoria fino al 30 aprile 2012, in cui i soggetti che ritengono di rientrare tra le categorie esentate potranno ricorrere alla autocertificazione apponendo - all'atto della erogazione della prestazione sanitaria - una firma nell'apposito spazio della ricetta (ciò non sarà più possibile dall'1 maggio).
Gli utenti potranno accertare se il proprio nominativo è contenuto nell'elenco dei soggetti esenti sul Sistema Tessera Sanitaria, richiedendo la verifica al proprio medico di medicina generale (Mmg) o pediatra di libera scelta (Pls) o rivolgendosi al distretto sanitario di appartenenza. Per verificare le condizioni di esenzione del proprio assistito, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dovranno utilizzare l'elenco disponibile sul sistema tessera sanitaria (portale Sogei) o richiedere l'elenco degli esenti all'Asp competente.
Gli assistiti che non sono inseriti negli appositi elenchi ma che ritengono di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione, potranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'Asp muniti della propria tessera sanitaria per rendere una autocertificazione e ricevere il relativo tesserino. 

(Comunicato dell’1.2.2012)