Cass.
Civ., sez. III, sent. 21.6.2012 n° 10297
Deve
escludersi che al notaio possa addebitarsi una responsabilità per il danno
subito dalle parti in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, qualora
il comportamento del notaio sia stato da loro consentito ed anzi, sul piano del
contratto di prestazione d'opera, imposto.
E'
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21 giugno 2012, n.
10297.
Nella
fattispecie, con contratto di compravendita ricevuto dal notaio in data
8.5.1998, l’acquirente comperava dal venditore un appartamento. Atteso che
l’immobile, per pregio storico-ambientale, era soggetto al diritto di
prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, da esercitarsi nel
termine di due mesi, i contraenti stabilivano di subordinare sospensivamente
l’efficacia della vendita al verificarsi del mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte del Ministero, precisando che, trascorso il termine di due
mesi senza che la prelazione fosse stata esercitata, il contratto di
compravendita sarebbe stato trascritto. Il notaio, in base alla richiesta delle
parti, aveva omesso di trascrivere l’atto. Trascorsi i previsti due mesi, i
contraenti si ripresentarono dal notaio, presso il quale stipularono un atto
ricognitivo del precedente – in sostanza, si prendeva atto dell’esito della
condizione – e questo atto era trascritto il 19.8.1998. Senonché, nel
frattempo, e precisamente il 9.5.1998 e il 24.7.1998, sull’immobile oggetto
della compravendita erano sopravvenute alcune iscrizioni ipotecarie da parte di
creditori del venditore.
L’acquirente,
pertanto, conveniva in giudizio il notaio, addebitandogli la responsabilità di
non avere proceduto alla trascrizione dell’atto dell’8.5.1998, come sarebbe
stato suo obbligo di Legge, e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti
alla iscrizione della duplice ipoteca, ed il notaio, a propria volta, chiamava
in garanzia la propria assicurazione.
Il
tribunale, e in seguito la Corte
d’Appello, rigettavano la domanda attrice, e la parte attrice promuoveva infine
il giudizio di Cassazione.
La
sentenza analizza la fattispecie della responsabilità del notaio sotto un duplice
profilo, sia quello della responsabilità contrattuale, sia quello della
responsabilità extra-contrattuale.
Relativamente
a dette ipotesi di responsabilità, in entrambi i casi la Corte perviene all’identica
conclusione della esclusione della responsabilità del notaio verso le parti.
La Corte afferma infatti che, ad escludere la responsabilità
del notaio, valgono sia l’informazione fornita dal notaio alle parti circa le
conseguenze negative della omissione, sia la considerazione che la richiesta
dell’atto illecito, e cioè la richiesta dell’omissione della trascrizione, è
stata effettuata dalle parte stesse e, pertanto, vi è “l’assorbente ragione che
sono le parti stesse le responsabili del proprio danno”.
Relativamente
alla illiceità dell’atto commesso da parte del notaio, e cioè la mancata
trascrizione, prevista come obbligo esplicitamente gravante sul Pubblico
Ufficiale, la Corte
sostiene che la suddetta illiceità può bensì avere altre conseguenze, ma – come
già esposto - non quella di generare un danno risarcibile alle parti che,
informate delle conseguenze negative, hanno richiesto la commissione/omissione
dell’atto.
Vi
è da chiedersi, da parte dell’interprete, se questo principio, enunciato dalla
Suprema Corte, sia estensibile anche ad altre categorie di professionisti, ad
esempio in campo medico, per il caso che i pazienti, clienti, ecc., informati
delle conseguenze, effettuino la richiesta ed ottengano dal professionista la
commissione oppure la omissione di comportamenti espressamente contra legem.
(Da Altalex del
24.7.2012. Nota di Enrico Ancillotti)