A decorrere dal 1° ottobre 2012
interessi di mora più bassi per il ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo, vengono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
Con
provvedimento del 17 luglio 2012
l'Agenzia ha ridotto, a decorrere dal 1° ottobre 2012,
gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il
tasso da applicare su base annua passa dal 5,0243% al 4,5504%.
L’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie
tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica
della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi.
In
attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con
provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre
2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse
da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato
che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di
interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al
4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo
1.1.2011-31.12.2011.
(Da fiscoetasse.com del
17.7.2012)