Cass. Sez. I, Sent. n. 9372
dell’8.6.2012
Spese straordinarie - Nozione -
Conseguenze - Inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno a
carico del coniuge obbligato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
In
tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese
"straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro
imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita
dei figli, cosicchè la loro inclusione in via
forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei
genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 cod.
civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave
nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le
possibilità economiche del solo genitore
beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o
di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione
delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla
fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire
in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile,
oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò
che è determinabile può essere preventivamente
quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della
prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.