Cass.
Pen., sez. IV, sent. 27.8.2012 n° 33311
In
caso di decesso per specifiche patologie derivanti certamente da esposizione
alle polveri di amianto, è sufficiente la prova dell'assorbimento delle polveri
per accertare la responsabilità penale delle persone che avrebbero dovuto
impedire l'esposizione. E' quanto ha disposto la Quarta Sezione
Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 27 agosto 2012, n. 33311.
Il
caso vedeva un dipendente della Fincantieri Porto Marghera decedere, in età
oramai avanzata, a seguito della prolungata esposizione alle polveri d'amianto.
Secondo
i giudici della Suprema Corte sussiste il nesso di causalità tra l'omessa
adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure di protezione e il
decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri
di amianto, quando, sebbene non sia possibile determinare l'esatto momento di
insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa
avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza.
In
altri termini, continuano i giudici "se il garante avesse tenuto la
condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di
controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza
o di una legge scientifica -universale o statistica, l'evento non si sarebbe
verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente
posteriore o con minore intensità lesiva. In questo senso l'evento doveva
ritenersi evitabile".
Si
ricorda come, in tema di "legge statistica", l'esistenza del nesso
causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica, poichè il giudice deve verificarne la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto, così che, all'esito
del ragionamento probatorio che abbia escluso l'interferenza di fattori
alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con
"alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità
logica".
Di
conseguenza, l'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto al datore di
lavoro l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed
intuitiva alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la
tecnica consigliavano.
(Da Altalex del
3.9.2012. Nota di Simone Marani)