Decreto Ministero Giustizia 20.7.2012
n° 140 (in G.U. 22.8.2012)
In
vigore il decreto 20 luglio 2012, n. 140, regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.
In
particolare, il compenso agli avvocati sarà determinato per fasi del giudizio e
non più per singole attività. Questo vuol dire che la liquidazione da parte del
giudice avviene all'esito della causa o al momento in cui si rilascia un
decreto ingiuntivo o un altro provvedimento che per legge preveda la
liquidazione delle spese.
Inoltre,
sempre in ambito forense vengono riportati parametri anche per il caso in cui
l'avvocato si autoliquida i compensi nell'atto di precetto.
Infine,
va ricordato che il regolamento in oggetto si caratterizza per il fatto di
costituire un indirizzo di massima, non vincolante nè per il giudice nè nel
rapporto tra cliente e avvocato.
(Da avvocati.it del 30.8.2012)