Cassazione n. 14684 del 29.8.2012
Il professionista è tenuto a versare i contributi previdenziali anche sui redditi derivanti da attività connesse alla libera professione e realizzate grazie alla sua competenza e conoscenze professionali.
Con la sentenza n.14684 del 29 agosto 2012, la Cassazione ha chiarito che il professionista è tenuto a versare alla propria cassa previdenziale anche i contributi su redditi derivanti da attività connesse allo svolgimento della libera professione (attività non “professionalmente tipiche” come ad esempio le consulenze).
Secondo la Corte Costituzionale , il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione tra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione.
(Da fiscoetasse.com del 6.9.2012)