Cass.
Civ. SS.UU., sent. 4.7.2012 n° 11139
Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11139 del 4 luglio
u.s., hanno rigettato il ricorso di un avvocato presentato avverso la decisione
del Consiglio nazionale forense ostativa alla iscrizione all’albo professionale
per mancanza di requisiti.
Nella
fattispecie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
aveva impugnato dinanzi al CNF la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati territorialmente competente, che aveva proceduto alla regolare
iscrizione all’albo professionale di un praticante avvocato, nonostante questi
avessi riportato condanna penale per falsità ideologiche commesse nell’anno
1996 durante l’esercizio della pratica forense.
Il
CNF aveva accolto il ricorso, considerando i fatti addebitati, benché risalenti
nel tempo, tali da compromettere il requisito della condotta specchiata ed
illibata cui l’art. 17 del R.D. 1578/1933 subordina l’iscrizione nell’albo
degli avvocati, non rilevando la circostanza che il predetto praticante avesse
ottenuto un provvedimento di riabilitazione penale.
La
Suprema Corte ha
precisato nella sua decisione che la valutazione operata dal CNF, in quanto
immune da vizi logici e giuridici, non può formare oggetto di sindacato da
parte della Corte stessa, la quale deve limitarsi a controllare l’esattezza e
la congruità della decisione senza potersi sostituire al Consiglio
nell’apprezzamento della rilevanza, ai fini deontologici, dei fatti ascritti al
professionista.
Correttamente,
però, ha rilevato la Corte,
il CNF ha distinto tra gli effetti penali di una condanna e dell’eventuale
riabilitazione dall’accertamento di fatti storici sui quali la condanna si è
basata. Il giudizio negativo in ordine al requisito occorrente per l’iscrizione
è stato espresso in modo del tutto autonomo rispetto alle diverse pronunce
dell’autorità giudiziaria e la valutazione in base alla quale la passata
condotta del praticante è apparsa ostativa alla sua iscrizione nel predetto
albo appare logica e motivata.
Inoltre,
la conclusione cui il CNF è pervenuto non è in contraddizione con
l’affermazione secondo cui il professionista radiato per condanna penale può
essere nuovamente iscritto se sia stato in seguito riabilitato ed abbia tenuto
una ottima condotta, perché nell’impugnata decisione è ben chiarito come la
riabilitazione operi come condizione necessaria ma non sufficiente dal momento
che il rinnovo dell’iscrizione pur sempre presuppone una valutazione della
rilevanza deontologica dei fatti storici dei quali l’interessato sia stato
protagonista.
(Da Altalex del
21.8.2012. Nota di Antonino Casesa)