Cass. Sez. III Penale, Sent. 31.8.2012,
n.33546
Con
la sentenza in esame del 31 agosto 2012, i giudici di legittimità hanno assolto
il ricorrente in relazione all’invito ad una donna ad effettuare, in più
occasioni, telefonate erotiche a pagamento, alla luce del fatto che nella
nozione di “prostituzione” non rientrano le “prestazioni vocali” eventualmente
effettuate anche al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non
impegnando zone corporali erogene.
Detta
conclusione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente
fatto rientrare nella nozione di prostituzione “qualsivoglia attività sessuale
posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine
di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione, essendosi
evidenziato che la componente lesiva della dignità della prostituta consiste
nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà
del cliente, ovvero nella fruizione strumentale alla percezione di una utilità
assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale.
L’attività
sessuale quale presupposto della nozione non implica necessariamente il
contatto fisico tra i soggetti della prestazione … con la conseguenza che
l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza … come ad esempio
… per via telefonica o attraverso internet. Ciò che resta essenziale è che la
persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere un atto sessuale, ovvero
prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio
corpo per fini di altrui libidine. È quindi necessario … che la persona
richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di
eccitare la concupiscenza sessuale”.
Luciana Di Vito –
Iusgate (da filodiritto.com)