giovedì 27 settembre 2012

Esame avvocato e giudizi d’insufficienza illogici

TAR Puglia Sez. I, sent. n. 575 del 20.9.2012

Esame avvocato: vanno sospesi i giudizi di insufficienza formulati dalla Commissione se palesemente contraddittori ed illogici.
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto l’istanza incidentale di sospensione connessa al ricorso principale, con cui il ricorrente aveva impugnato i giudizi di insufficienza (numerici e motivazionali), assegnati dalla Commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
In particolare, per il TAR salentino i giudizi di insufficienza apposti sugli elaborati del ricorrente appaiono, a un sommario esame proprio della fase cautelare, contenere la dedotta contraddittorietà e illogicità.
Ed infatti: “l’obiettiva disamina dei compiti evidenzia,…che: a) quanto al parere motivato di diritto civile non risulta venire alla luce la rilevata “mediocre padronanza del lessico italiano e giuridico” attesa la intelligibilità della terminologia utilizzata sia pur nella sua semplicità e pragmaticità; b) quanto al parere di diritto penale, il compito pur non esprimendo una esaustiva chiosa dell’istituto preso in considerazione, appare però concludere per una chiara linea difensiva (del resto l’approccio metodologico richiesto nella stesura di un parere pro-veritate deve tendere a fornire la soluzione giuridica alla problematica presa in esame e non già una dissertazione analitica dell’istituto tipica di un tema ove invece occorre analizzare oltre ai principi generali anche le connesse tesi dottrinali e giurisprudenziali applicabili); c) infine, anche l’atto giudiziario di diritto penale pur
risentendo dello stile pragmatico del ricorrente appare presentare un’appropriata soluzione metodologica (rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) indicando gli elementi costituivi del reato di peculato e, nella fattispecie concreta esaminata, l’assenza di offensività della condotta ponendo in rilevo l’assenza del danno patrimoniale per la P.A. e quindi gli elementi essenziali richiesti”.

(Da diritto.it del 26.9.2012)