Cass. Sez. III, Sent. n. 9298
dell’8.6.2012
Avvocati - Procedimento civile -
Mandato alle liti - Procura - iscrizione albo nel Distretto
Ai
sensi del R.D. n. 31 del 1934, art. 82, - non abrogato neanche per implicito
dalla L. n. 21 del 1991, artt. 1 e 6, ed applicabile anche al rito del lavoro -
il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del
tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in
giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in
corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio
presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Ne
consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della
sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la
notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante
l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla
parte stessa nella procura alle liti.