lunedì 3 settembre 2012

Quando il diritto di cronaca lede la privacy e la reputazione


Cass. Sez. V Pen., Sent. 24.7.2012, n.30369

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in un caso di diffamazione e violazione della privacy, rileva l’erronea applicazione della legge penale da parte dei giudici del Tribunale di Ancona, che avevano escluso la consumazione del reato di diffamazione da parte di un giornalista che aveva raccontato il fatto (vero) dell’addebito a carico del querelante in sede di separazione giudiziale per aver avuto una relazione omosessuale con un lavoratore dipendente.
“Nella specie, il querelante si doleva della pubblicazione di tale articolo, nel quale si faceva riferimento alla giurisprudenza che riteneva la relazione omossessuale tale da integrare una forma di tradimento assimilabile a quello realizzato in danno al coniuge, avendo egli subito la conseguenza di rimanere esposto al pubblico ludibrio, con lesione del diritto alla riservatezza per quanto attiene alla sfera dei rapporti personali”.
Mentre il GUP aveva escluso l’ipotesi delittuosa, perché nell’articolo non era indicato per esteso il cognome del querelante, ma solo il nome e l’attività lavorativa, senza specificare il luogo in cui le persone abitavano, la Corte, seguendo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n.06507 del 1978), ha riaffermato che “ai fini dell’individuabilità dell’offeso non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome”, essendo sufficiente che “l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone”.
Inoltre, secondo la Corte, l’articolo, riferendosi a scelte di vita privata, non aveva alcun rilievo sociale, con la conseguenza che l’articolo potrebbe aver violato la privacy della persona offesa, oltre che la reputazione della medesima, e che l’esimente del diritto di cronaca, non essendovi un interesse pubblico, non era applicabile al caso di specie.
Alla luce di dette conclusioni, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Ancona.

Luciana Di Vito – Iusgate (da filodiritto.com del 3.8.2012)