Cass.
Sez. V Pen., Sent. 24.7.2012, n.30369
La
Cassazione, chiamata a
pronunciarsi in un caso di diffamazione e violazione della privacy, rileva
l’erronea applicazione della legge penale da parte dei giudici del Tribunale di
Ancona, che avevano escluso la consumazione del reato di diffamazione da parte
di un giornalista che aveva raccontato il fatto (vero) dell’addebito a carico
del querelante in sede di separazione giudiziale per aver avuto una relazione
omosessuale con un lavoratore dipendente.
“Nella
specie, il querelante si doleva della pubblicazione di tale articolo, nel quale
si faceva riferimento alla giurisprudenza che riteneva la relazione
omossessuale tale da integrare una forma di tradimento assimilabile a quello
realizzato in danno al coniuge, avendo egli subito la conseguenza di rimanere
esposto al pubblico ludibrio, con lesione del diritto alla riservatezza per
quanto attiene alla sfera dei rapporti personali”.
Mentre
il GUP aveva escluso l’ipotesi delittuosa, perché nell’articolo non era
indicato per esteso il cognome del querelante, ma solo il nome e l’attività
lavorativa, senza specificare il luogo in cui le persone abitavano, la Corte, seguendo la
giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n.06507 del 1978), ha
riaffermato che “ai fini dell’individuabilità dell’offeso non occorre che
l’offensore ne indichi espressamente il nome”, essendo sufficiente che
“l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una
categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga
individuato da un ristretto gruppo di persone”.
Inoltre,
secondo la Corte,
l’articolo, riferendosi a scelte di vita privata, non aveva alcun rilievo
sociale, con la conseguenza che l’articolo potrebbe aver violato la privacy
della persona offesa, oltre che la reputazione della medesima, e che l’esimente
del diritto di cronaca, non essendovi un interesse pubblico, non era
applicabile al caso di specie.
Alla
luce di dette conclusioni, la
Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza, con rinvio
per un nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Luciana Di Vito –
Iusgate (da filodiritto.com del 3.8.2012)