lunedì 10 settembre 2012

Danneggiato deve provare incidenza postumi su attività lavorativa


Cass. Civ. sez. VI-3, ordinanza 10.7.2012 n° 11516

Spetta al soggetto danneggiato provare l'incidenza dei postumi da sinistro stradale sulla sua attività lavorativa, presente e futura. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10 luglio 2012, n. 11516.
Il caso vedeva un uomo perdere il controllo della sua motocicletta mentre affrontava una curva a visuale preclusa; una volta finito a terra, urtava con la testa contro lo spigolo anteriore sinistro dell’auto che proveniva dalla direzione opposta, e veniva investito da un motociclista che viaggiava appena dietro di lui. La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la corresponsabilità nella produzione del sinistro nella misura del 70% in capo al danneggiato e per il restante 30% in capo all’altro motociclista coinvolto nel sinistro stradale e rigettava la richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa.
Per quanto attiene proprio al profilo del risarcimento del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa, l'orientamento dominante in giurisprudenza, richiamato dal giudice nomofilattico, evidenzia come tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussista alcun rigido automatismo; in particolare, il danneggiato ha l'onere di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro attuale o futura, nonché - ove possibile - la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata cessazione dell'attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di attività più remunerative.
Tornando al caso di specie, "trattandosi di soggetto impiegato in attività lavorativa stabile al momento del sinistro, proseguita anche in data successiva a questo, ed essendo decorso un notevole lasso di tempo dalla data dell'incidente, bene avrebbe potuto il danneggiato fornire, per il tramite delle dichiarazioni dei redditi ovvero altrimenti, la prova dell'avvenuta contrazione dei guadagni ovvero fornire, tramite prova documentale o testimoniale, elementi idonei a sorreggere la presunzione della contrazione futura del reddito da lavoro". Il ricorrente, al contrario, non solo non aveva provato l'ammontare del reddito percepito prima e/o dopo il sinistro, né per il tramite della documentazione fiscale né altrimenti, ma non aveva nemmeno dimostrato la concreta incidenza della ridotta capacità lavorativa sulla percezione del reddito da lavoro autonomo.

(Da Altalex del 6.9.2012. Nota di Simone Marani)