Cass. Civ. sez. VI-3,
ordinanza 10.7.2012 n° 11516
Spetta
al soggetto danneggiato provare l'incidenza dei postumi da sinistro stradale
sulla sua attività lavorativa, presente e futura. Lo ha stabilito la Sesta
Sezione Civile - 3 della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10 luglio 2012,
n. 11516.
Il
caso vedeva un uomo perdere il controllo della sua motocicletta mentre
affrontava una curva a visuale preclusa; una volta finito a terra, urtava con
la testa contro lo spigolo anteriore sinistro dell’auto che proveniva dalla
direzione opposta, e veniva investito da un motociclista che viaggiava appena
dietro di lui. La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, rideterminava la corresponsabilità nella produzione
del sinistro nella misura del 70% in capo al danneggiato e per il restante 30%
in capo all’altro motociclista coinvolto nel sinistro stradale e rigettava la
richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale da diminuzione della
capacità lavorativa.
Per
quanto attiene proprio al profilo del risarcimento del danno patrimoniale da
diminuzione della capacità lavorativa, l'orientamento dominante in
giurisprudenza, richiamato dal giudice nomofilattico, evidenzia come tra la
lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussista
alcun rigido automatismo; in particolare, il danneggiato ha l'onere di provare
l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro attuale o futura, nonché -
ove possibile - la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata
cessazione dell'attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di
attività più remunerative.
Tornando
al caso di specie, "trattandosi di soggetto impiegato in attività
lavorativa stabile al momento del sinistro, proseguita anche in data successiva
a questo, ed essendo decorso un notevole lasso di tempo dalla data
dell'incidente, bene avrebbe potuto il danneggiato fornire, per il tramite
delle dichiarazioni dei redditi ovvero altrimenti, la prova dell'avvenuta
contrazione dei guadagni ovvero fornire, tramite prova documentale o
testimoniale, elementi idonei a sorreggere la presunzione della contrazione
futura del reddito da lavoro". Il ricorrente, al contrario, non solo non aveva
provato l'ammontare del reddito percepito prima e/o dopo il sinistro, né per il
tramite della documentazione fiscale né altrimenti, ma non aveva nemmeno
dimostrato la concreta incidenza della ridotta capacità lavorativa sulla
percezione del reddito da lavoro autonomo.
(Da Altalex del 6.9.2012.
Nota di Simone Marani)