lunedì 24 settembre 2012

Danno biologico con tabelle locali se non provata sproporzione

Per l'infortunio nell'ora di ginnastica paga la scuola quando il docente
non ha imposto le misure di sicurezza tipiche dello sport praticato

Quando si tratta di pagare neanche la pubblica amministrazione mette mano volentieri al portafoglio. Eppure l'ente che risulta danneggiante nella lite per l'infortunio avvenuto a scuola non può censurare utilmente la liquidazione disposta in base alle tabelle per il danno biologico in uso nel tribunale locale se non spiega per quale motivo quegli standard non consentirebbero un risarcimento adeguato. Ancora. In caso di infortunio nella competizione agonistica disputata durante l'ora di educazione fisica è l'amministrazione a risultare responsabile quando lo stesso docente a ammettere, sia pure implicitamente, di non aver fatto rispettare tutte le regole di sicurezza tipiche della disciplina sportiva: nessuna quota di concorso di colpa si può addebitare al danneggiato che si è adeguato alle istruzioni dell'insegnante. È quanto emerge dalla sentenza 16056/12, pubblicata il 21 settembre dalla terza sezione civile della Cassazione.
Onere della prova
Niente da fare per la Provincia di Bolzano che vuole risparmiare nel risarcimento alla ragazzina ferita durante l'incontro di baseball in una scuola sudtirolese. Il punto è che dalla stessa relazione del docente di educazione fisica emerge che le regole di sicurezza da rispettare in casi del genere non sono state osservate: il battitore deve posare la mazza in un sostegno subito dopo il colpo, i corridori non devono stare dietro la linea del battitore; risultato: durante il gioco una studentessa è colpita rovinosamente al volto dalla mazza. In questi frangenti il danneggiato deve provare di essersi infortunato perché vittima dell'azione colposa di un compagno e la scuola è tenuta a dimostrare di non aver potuto evitare il danno pur avendo apprestato tutte le misure di sicurezza. E non è questo il caso perché dagli atti emerge che non sono state adottare le cautele tipiche della disciplina sportiva praticata durante quell'ora di ginnastica.
Ragioni oscure
Veniamo ora al risarcimento. La Provincia altoatesina contesta l'applicazione delle tabelle del Triveneto per la liquidazione del danno biologico, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto tener conto del disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in ordine ai postumi micropermanenti. Ma non chiarisce le ragioni per le quali le tabelle non consentirebbero una liquidazione effettivamente adeguata alle circostanze del caso concreto e darebbero invece (si deve intuire) risultati sproporzionati per le sue tasche. Risultato: l'amministrazione paga le spese di giudizio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)