Cass. Civ. sent. 14905 del 5.9.2012
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a
giustificazione del proprio rifiuto di adempiere l'inadempimento o la mancata
offerta di adempiere dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione
comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento
cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia
relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla
funzione economico-sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il
precedente inadempimento dell'altro.
Peraltro,
il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non
contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve
risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta
giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si
correla la prestazione rifiutata.