Giudice di Pace Torino, sez. I civ., sent. 9.7.2012 n° 5651
Qual è il modo migliore per riuscire a non pagare una multa? Comunicare reiteratamente e con esattezza agli uffici competenti – comprese le società cui è stato affidato il servizio di riscossione – l’indirizzo della propria nuova residenza presso cui effettuare le notifiche dei verbali di accertamento.
Sembra incredibile, ma è quanto accaduto ad un automobilista di Torino. Ecco i fatti.
A seguito del cambio di residenza, Tizio comunicava l’intervenuta variazione sia all’ufficio anagrafe del Comune, sia alle due società incaricate della riscossione del credito dal medesimo ente, diffidando dall’inoltrare corrispondenza al vecchio recapito presso il quale non sarebbe stato più reperibile.
Dopo qualche anno riceveva un sollecito di pagamento relativo a verbali di accertamento per violazione del CdS risultati insoluti.
Contro detto atto, promuoveva azione ordinaria di accertamento negativo del credito.
Non molto tempo dopo, riceveva ingiunzione di pagamento emessa dalla società di riscossione per mancata evasione del sollecito impugnato; contro l’ordinanza proponeva ricorso.
Si costituivano in giudizio l’ente accertatore e la società di riscossione, sostenendo la legittimità della propria pretesa per aver validamente effettuato le notifiche dei verbali di accertamento presso l’indirizzo di residenza risultante al PRA (ovvero al vecchio recapito); a sostegno della propria tesi, producevano cartoline di notifica su cui era barrata la casella “irreperibilità del destinatario”.
Resisteva l’attore, provando documentalmente di aver comunicato la propria variazione di residenza all’ufficio anagrafe ben 8 mesi prima dalla notifica del primo dei dodici verbali di accertamento oggetto di causa, e di aver contestualmente reso nota questa circostanza anche agli enti che, in collaborazione col Comune, provvedevano alla riscossione.
Il Giudice, previa riunione dei procedimenti per connessione oggettiva, ritenute insufficienti ed in conferenti le prove prodotte dai convenuti - perché inidonee a dimostrare l’ignoranza della PA in ordine all’intervenuta variazione di recapito di residenza - accoglieva la pretesa attorea volta all’accertamento negativo del credito ed all’annullamento dell’ingiunzione, argomentando in base al principio elaborato di recente dalle SS.UU. Cassazione per cui “nel caso in cui il destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di appartenenza ex art. 201, D.L. 285/92), per verificare la tempestività della notifica del verbale di contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione, senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato annottato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli” (Cass. SS.UU. 24851/2010).
Questo principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte nella sentenza 11182/2012 del 28 giugno 2012, nella quale si afferma che qualora il destinatario di una multa sia sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato aggiornamento dei registri automobilistici e della mancata comunicazione al Comune, da parte dell’intestatario del veicolo, della proprietà dei suoi mezzi, i 90 giorni di rito entro cui effettuare la notifica del verbale decorrono per la P.A. dal momento in cui la stessa abbia avuto cognizione del mutamento di indirizzo.
Quindi, in estrema sintesi, il privato NON è tenuto a comunicare la variazione di residenza anche al PRA, laddove abbia provveduto a fornire al Comune un’informativa completa circa le coordinate del suo nuovo recapito e dei dati identificati dei veicoli che gli appartengono.
Pertanto, se da un lato, ai fini della notifica del verbale di accertamento, è onere dell’amministrazione pubblica effettuare un “incrocio dei dati” complessivamente a sua disposizione, dall’altro il privato deve metterla in condizione di poter procedere in questo senso, effettuando sì, una sola ed unica comunicazione di variazione indirizzo, ma completa.
La sentenza in esame presenta un ulteriore profilo di interesse in relazione al contenuto del dispositivo che prevede l’annullamento dell’ingiunzione impugnata “unitamente agli atti ad essa prodromici o consequenziali”.
Atti prodromici all’ingiunzione annullata sono i verbali di accertamento dell’infrazione.
Detti verbali sono stati oggetto di specifica impugnazione nel ricorso sulla base un vizio attinente la notificazione eccepibile malgrado l’intervenuta decorrenza del termine di opposizione.
In particolare si è allegato e provato che gli atti di accertamento non sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario risultando, pertanto nulli e/o inefficaci perché non notificati nel termine previsto ex lege.
(Da Altalex del 14.9.2012. Nota di Marta Buffoni)