venerdì 7 settembre 2012

IRAP e lavoratore autonomo


Il difficile percorso applicativo dell’IRAP al lavoratore autonomo è stato caratterizzato da altalenanti risposte date negli anni dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, poi pervenute all'indirizzo applicativo, successivamente recepito dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 45/E/2008.
E’ opportuno evidenziare come la Suprema Corte, con molteplici pronunce, abbia tracciato le linee guida relative all’applicabilità dell’Irap al lavoratore autonomo, indicando come indice di riferimento quello dell’autonomia organizzativa dello stesso.
Con sentenza n. 3674 del 2007, la Suprema Corte aveva escluso che l’IRAP fosse “dovuta solo quando l’apparato organizzativo raggiungesse un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni, responsabile e titolare dell’organizzazione produttiva”, sottolineando inoltre quanto questo fosse “improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale …, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa”.
Tale indirizzo interpretativo della Suprema Corte, è stato successivamente, ampliamente recepito dall’Agenzia delle Entrate, mediante la esplicativa circolare n. 45/E/2008, relativa all’assoggettabilità all’IRAP, degli esercenti arti e professioni.
Quest’ultima, fissa i parametri di carattere generale per individuare “l’autonoma organizzazione”.
Tra questi, primi fra tutti:
a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
Tanto, successivamente, veniva ancora una volta precisato dalla Suprema Corte, che con pronuncia del 26.06.09 n. 15113 sez. 5, aveva evidenziato come “ a norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lettera c) del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo fosse escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, solo qualora si trattasse di attività non autonomamente organizzate”, e che “il requisito dell’autonoma organizzazione ricorresse quando il contribuente:
-a) fosse sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’ organizzazione e non fosse quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi;
-b) impiegasse beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Particolare attenzione era stata dedicata inizialmente dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, e poi dalla successiva ed esplicativa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E/2008, all’elemento dell’impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”, quale indice di riferimento dell’autonomia organizzativa del lavoratore autonomo.
E’ importante precisare come in tale concetto debbano essere comprese sia le prestazioni di lavoro dipendente sia le prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, anche se non prestate nelle forme di lavoro dipendente.
In primo luogo, per ciò che riguarda le prestazioni di lavoro dipendente, la Suprema Corte, con sentenza n. 21563 del 30.04.2010, ha evidenziato come rientra fra le prestazioni di lavoro dipendente, anche l’assunzione dell’apprendista part-time, che può costituire quindi, indice di autonomia organizzativa, con conseguente assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale.
In secondo luogo, con sentenza della Corte di cassazione n. 10151/2010, è stato precisato come devono ritenersi integrativi del requisito dell’autonomia organizzativa anche l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se prestato in forme diverse dal lavoro dipendente.
Con la suindicata pronuncia, infatti, si è specificato che “il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di fornitura”.
Da tanto è facile dedurre che anche l’eventuale esternalizzazione di alcuni servizi da parte del lavoratore autonomo sia sintomatico dell’autonomia nell’organizzazione del lavoratore autonomo.
Concetto ribadito nella recente ordinanza della Suprema Corte del 3/4/2012 n. 5320, la quale ha precisato la non rilevanza “che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.

Marco Pilato (da filodiritto.com del 5.8.2012)