Il
difficile percorso applicativo dell’IRAP al lavoratore autonomo è stato
caratterizzato da altalenanti risposte date negli anni dalla Giurisprudenza
della Suprema Corte, poi pervenute all'indirizzo applicativo, successivamente
recepito dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 45/E/2008.
E’
opportuno evidenziare come la
Suprema Corte, con molteplici pronunce, abbia tracciato le
linee guida relative all’applicabilità dell’Irap al lavoratore autonomo,
indicando come indice di riferimento quello dell’autonomia organizzativa dello
stesso.
Con
sentenza n. 3674 del 2007, la
Suprema Corte aveva escluso che l’IRAP fosse “dovuta solo
quando l’apparato organizzativo raggiungesse un grado di autonomia tale da
eclissare la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni, responsabile e
titolare dell’organizzazione produttiva”, sottolineando inoltre quanto questo
fosse “improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del
lavoro professionale …, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica
disposizione normativa”.
Tale
indirizzo interpretativo della Suprema Corte, è stato successivamente,
ampliamente recepito dall’Agenzia delle Entrate, mediante la esplicativa
circolare n. 45/E/2008, relativa all’assoggettabilità all’IRAP, degli esercenti
arti e professioni.
Quest’ultima,
fissa i parametri di carattere generale per individuare “l’autonoma
organizzazione”.
Tra
questi, primi fra tutti:
a)
impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b)
utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità
minime per l’esercizio dell’attività.
Tanto,
successivamente, veniva ancora una volta precisato dalla Suprema Corte, che con
pronuncia del 26.06.09 n. 15113 sez. 5, aveva evidenziato come “ a norma del
combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 15/12/1997 n. 446, l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo fosse
escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
solo qualora si trattasse di attività non autonomamente organizzate”, e che “il
requisito dell’autonoma organizzazione ricorresse quando il contribuente:
-a)
fosse sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’ organizzazione e non fosse
quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
ed interessi;
-b)
impiegasse beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit, il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza
dell’organizzazione, oppure si avvalesse in modo non occasionale di lavoro
altrui”.
Particolare
attenzione era stata dedicata inizialmente dalla Giurisprudenza della Suprema
Corte, e poi dalla successiva ed esplicativa circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 45/E/2008, all’elemento dell’impiego, “in modo non occasionale, di
lavoro altrui”, quale indice di riferimento dell’autonomia organizzativa del
lavoratore autonomo.
E’
importante precisare come in tale concetto debbano essere comprese sia le
prestazioni di lavoro dipendente sia le prestazioni direttamente afferenti
l’attività professionale, anche se non prestate nelle forme di lavoro
dipendente.
In
primo luogo, per ciò che riguarda le prestazioni di lavoro dipendente, la Suprema Corte, con
sentenza n. 21563 del 30.04.2010, ha evidenziato come rientra fra le prestazioni
di lavoro dipendente, anche l’assunzione dell’apprendista part-time, che può
costituire quindi, indice di autonomia organizzativa, con conseguente
assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale.
In
secondo luogo, con sentenza della Corte di cassazione n. 10151/2010, è stato
precisato come devono ritenersi integrativi del requisito dell’autonomia
organizzativa anche l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se
prestato in forme diverse dal lavoro dipendente.
Con
la suindicata pronuncia, infatti, si è specificato che “il ricorso al lavoro di
terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma rilevante e non
occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di
una attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a
sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia
fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di
fornitura”.
Da
tanto è facile dedurre che anche l’eventuale esternalizzazione di alcuni
servizi da parte del lavoratore autonomo sia sintomatico dell’autonomia
nell’organizzazione del lavoratore autonomo.
Concetto
ribadito nella recente ordinanza della Suprema Corte del 3/4/2012 n. 5320, la
quale ha precisato la non rilevanza “che la struttura posta a sostegno e
potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da
personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.
Marco Pilato (da
filodiritto.com del 5.8.2012)