Ha
diritto al risarcimento danni l'utente che - senza autorizzazione alcuna -
viene inondato da messaggi pubblicitari?
Il caso
Un
noto gestore telefonico mobile subissava, senza alcuna autorizzazione nè
consenso, l'utenza di un proprio cliente con numerosi SMS di carattere
pubblicitario e/o promozionale e/o commerciale. Nessuna diffida nè minaccia di
azioni legali era riuscita ad arrestare l'increscioso fenomeno di spamming. Si
rendeva necessario adire le vie legali attraverso l'operato dell'Avv. Nicola
Pio Laonigro del Foro di Foggia.
La soluzione
Il
Tribunale di Foggia, con la sentenza n.1424/11, ha affermato il principio qui
di seguito massimato:
Va
affermata la responsabilità del gestore telefonico che invii all'utente SMS di
carattere commerciale e/o pubblicitario e/o promozionale senza averne ricevuto
espressa autorizzazione dal destinatario ovvero qualora, pur avendone ottenuto
il consenso, questo sia stato revocato dal cliente in un momento successivo
nelle forme di legge. L'invio degli SMS in questione risulta illegittimo sotto
due profili: da un lato per la scorrettezza e l'illiceità del trattamento dei
dati personali senza autorizzazione o consenso dell'interessato, dall'altro
perchè la continuata e prolungata ricezione di SMS indesiderati è in grado di
provocare di per sé una illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto
destinatario, concretizzando una lesione della sua privacy e riservatezza,
oltre che un'usurpazione del suo tempo per la involontaria verifica e
successiva cancellazione dei messaggi indesiderati. Va pertanto ordinato alla
società telefonica l'immediata cessazione dell'illegittima attività di invio
degli SMS indesiderati, costituente “spamming”, mentre quanto al danno patito
patito, non potendo essere facilmente provato nel suo preciso ammontare, va
valutato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.
(Da avvocati.it del 3.9.2012)