Cass. Sez. II, Sent. n. 9353 dell’8.6.2012
Contratto di agenzia - agente - Obblighi - divieto di riscossione - Poteri
di rappresentanza - Facoltà di riscossione dei crediti del preponente
In tema di contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all'art. 1744 cod. civ., può avvenire in qualunque forma ed essere provata nei modi ordinari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite).