In quale responsabilità incorre un istituto scolastico pubblico in caso di infortunio subito da uno studente durante l’attività scolastica? Si potrà configurare una responsabilità per “culpa in vigilando”, per l’omessa vigilanza sul minore, con un duplice profilo di responsabilità contrattuale, nel caso di danni subiti dal minore su di sé (Cass. civ. n. 9906/10), ed extracontrattuale, ex art. 2048 c.c. (codice civile), in caso di danni cagionati dal minore a terzi. L’istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile.
Nell’ipotesi di danno cagionato dal minore ad altri, con la responsabilità della scuola può concorrere quella dei genitori del danneggiante per “culpa in educando”, ex art 2048 c.c.. Il presupposto di tale principio normativo si fonda sulla capacità/incapacità dei genitori di impartire ai figli un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al proprio ambiente, abitudini e personalità. Entrambi i profili di responsabilità (per “culpa in vigilando” della scuola e “culpa in educando” dei genitori) possono concorrere tra di loro, dando origine ad obblighi di risarcimento del danno, proporzionati al grado di responsabilità di ciascuno. Ove il danno fosse, infine, riconducibile a condotta imprudente o negligente del minore, ex art. 1227 c.c., ciò escluderebbe od attenuerebbe le responsabilità dell’Istituto.
Il procedimento giudiziario civile è caratterizzato dalla presenza di più parti (Ministero dell’Istruzione, Istituto scolastico, docenti, genitori/tutore del minore danneggiato e del minore danneggiante, assicurazioni dei responsabili civili del danno). Ci si è chiesti, pertanto, quale sia la legittimazione processuale di tutte le parti coinvolte del processo. Non c’è dubbio che la legittimazione attiva ad agire nel giudizio civile per richiedere il risarcimento del danno subito dallo studente durante l’attività scolastica spetti al danneggiato e, più specificatamente, nel caso di studente di minore età, agli esercenti la potestà genitoriale (genitori/tutore). Alcuni dubbi sono sorti in ordine alla legittimazione processuale passiva nei confronti di alcuni dei responsabili civili del danno.
E’ principio consolidato che il docente, addetto alla vigilanza, sia privo di legittimazione passiva nel giudizio instaurato per culpa in vigilando (Cass. Civ. n. 6723/05 e Cass. Civ. n. 9906/10), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 61 L. n. 312/80, poiché in tale ipotesi l’Amministrazione ha la possibilità di surrogarsi al personale dipendente per gli illeciti compiuti. E’ comunque fatta salva la possibilità per l’Amministrazione statale, in caso di soccombenza, di esercitare successiva azione di rivalsa verso il personale, in caso di dolo o colpa grave.
Si è invece discusso sulla possibile legittimazione passiva degli Istituti scolastici. Un primo dubbio sorge analizzando la legislazione in materia di autonomia scolastica. Agli istituti scolastici è stata infatti attribuita autonomia giuridica, didattica e organizzativa dalla L. n. 59/97. Il disposto di cui all’art. 25, comma secondo, del D. Lgs. 165/01 attribuisce al dirigente scolastico la rappresentanza legale dell’Istituto e la responsabilità diretta nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali dell’ente. Inoltre, già in precedenza, l’art. 3 della L. n. 889/31 attribuiva agli istituti tecnici personalità giuridica ed autonomia di funzionamento. Tali principi comportano che gli Istituti scolastici siano intestatari di polizze assicurative sulla responsabilità civile per “culpa in vigilando” e quindi possibili destinatari di richieste di risarcimento danni.
La giurisprudenza è tuttavia prevalentemente orientata ad escludere la legittimazione processuale passiva degli Istituti scolastici a stare in giudizio (Cass. Civ. sez. lavoro, n. 6372/11 e n. 20521/08 e Cass. Civ. n. 9752/05; in senso contrario Tribunale di Reggio Emilia sent. del 02.10.2002, Tribunale di Agrigento sent. del 03.12.2003). Ciò viene giustificato non solo sul principio per cui l’istituto è dotato di mera autonomia amministrativa, ma sul presupposto per cui i responsabili del danno (personale addetto alla vigilanza) sono legati da un rapporto di servizio con l’Amministrazione, e solo da un mero rapporto organico con l’Istituto scolastico (Cass. Civ. n. 2605/97). Ne consegue che legittimato passivo in un giudizio civile per “culpa in vigilando” sia esclusivamente il Ministero dell’Istruzione.
Nessun dubbio sussiste, infine, sulla legittimazione passiva dello studente danneggiante e, più specificatamente, nel caso di minore età, sugli esercenti la potestà genitoriale (genitori/tutore), per “culpa in educando”.
Un’ulteriore conseguenza sotto il profilo processuale è relativa all’individuazione del giudice competente. Quando anche una sola delle parti sia un’amministrazione dello Stato, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio. Ciò comporta l’applicazione degli artt. 25 c.p.c. e 6, comma 2, R.D. (Regio decreto) n. 1611/33 sul foro erariale. In tale ipotesi è infatti competente il Tribunale o la Corte d’Appello del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie. Tale competenza ha carattere funzionale ed inderogabile e trova applicazione all’intera controversia. Da ciò deriva anche l’applicazione dell’art. 11 R.D. (Regio decreto) n. 1611/33, per cui la notifica dell’atto introduttivo deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.
Federico Donini (da overlex.com del 9.5.2012)