Giudice di Pace Ceccano, sentenza
17.4.2012 n° 400
La
disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050
c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente
tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia
elettrica, pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di
una linea elettrica il gestore cagioni danno ad un terzo, è tenuto al
risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad
evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver
sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative.
Il
Gestore della rete elettrica, infatti, è tenuto non soltanto alla semplice
utilizzabilità dell’energia ma anche alla sicurezza ed erogazione di essa.
Lo
ha precisato il Giudice di Pace di Ceccano (Fr) accogliendo le domande di due
utenti privati cui era stato negato il risarcimento dei danni subiti da
apparecchiature elettroniche causati da sbalzi di tensione della linea
domestica.
(Da Altalex del 29.6.2012.
Nota di Dario Simonelli)