giovedì 6 settembre 2012

Svolgimento mansioni superiori e differenze retributive


Massima
La retribuibilità delle mansioni superiori (svolte dal pubblico dipendente) prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, non trova base normativa in nessuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento.
Solo a far data dal 22 novembre 1998 (entrata in vigore del d.lgs. 387) le differenze retributive sono riconoscibili; per il pregresso periodo rimane fermo il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori (Cons. Stato n. 1479/2012).

Nella decisione in commento del 16 marzo 2012, i giudici del Consiglio di Stato, nella sezione IV, hanno precisato che la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, prima della entrata in vigore del decreto legislativo del 29 ottobre 1998, n. 387 non ha base normativa in alcuna norma ed in nessun principio generale che sia desumibile dall’ordinamento.
Si legge nella decisione in commento che “né l’articolo 2126 c.c., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato alla base di un atto nullo o annullato, né l’applicazione diretta dell’articolo 36 Cost. la cui rilevanza resta impedita dalle  contrastanti previsioni degli articoli 97 e 98 Cost.; parimenti inapplicabile l’art. 2041 c.c. in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa”.
Nella fattispecie concreta il ricorrente addiceva di aver svolto attività di insegnamento di materie giuridiche presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto rivestendo la qualifica VII, profilo di collaboratore amministrativo.
Chiedeva la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, limitatamente al periodo compreso entro la data del 30 giugno 1998.
I giudici del TAR evidenziano e sottolineano la specialità contenutistica e temporale della disciplina di cui all’articolo 56 d. lgs. 29/1993.
Respinge, quindi, la domanda.
L’appellante ribadisce la portata dell’articolo 56 norma dettata dalla necessità di porre rimedio al contrasto del pregresso impianto normativo con l’articolo 36 della carta costituzionale, applicabile, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale, anche ai dipendenti del pubblico impiego.
Nella decisione del 16 marzo 2012 n. 1479, si legge testualmente che “ è da escludersi qualsiasi possibilità di individuare, nella successiva previsione dell'art. 57 d.lgs. n. 29 del 1993, un principio generale di ampia portata avente ad oggetto la pretesa retribuibilità, non potendo sfuggire, a tacer d’altro, che di fronte agli espliciti interventi del legislatore tesi a differire l'attuazione della disciplina generale delle mansioni superiori recata dall'art. 57 cit., sarebbe arduo ed arbitrario individuarne una portata generale deponente per la “retroattività” della disciplina.”
Da quanto evidenziato in precedenza, ed alla luce della giurisprudenza precedente sul tema, si precisa, nella sentenza in oggetto, che solo con decorrenza 22 novembre 1998, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/1998, che con l’articolo 15 ha reso operativa la disciplina dell’articolo 56 d.lgs. 29/1993, le differenze retributive sono  riconoscibili.
Per quanto concerne il pregresso periodo resta fermo il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni stesse.

Manuela Rinaldi  (da diritto.it)