Massima
La retribuibilità delle mansioni
superiori (svolte dal pubblico dipendente) prima dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 387/1998, non trova base normativa in nessuna norma o principio generale
desumibile dall’ordinamento.
Solo a far data dal 22 novembre 1998
(entrata in vigore del d.lgs. 387) le differenze retributive sono
riconoscibili; per il pregresso periodo rimane fermo il principio della
irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori (Cons. Stato n. 1479/2012).
Nella
decisione in commento del 16 marzo 2012, i giudici del Consiglio di Stato,
nella sezione IV, hanno precisato che la retribuibilità delle mansioni
superiori svolte dal pubblico dipendente, prima della entrata in vigore del
decreto legislativo del 29 ottobre 1998, n. 387 non ha base normativa in alcuna
norma ed in nessun principio generale che sia desumibile dall’ordinamento.
Si
legge nella decisione in commento che “né l’articolo 2126 c.c., che concerne
solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato alla base di un atto
nullo o annullato, né l’applicazione diretta dell’articolo 36 Cost. la cui
rilevanza resta impedita dalle
contrastanti previsioni degli articoli 97 e 98 Cost.; parimenti
inapplicabile l’art. 2041 c.c. in ragione della sussidiarietà dell’azione di
arricchimento senza causa”.
Nella
fattispecie concreta il ricorrente addiceva di aver svolto attività di
insegnamento di materie giuridiche presso la Scuola Sottufficiali
della Marina Militare di Taranto rivestendo la qualifica VII, profilo di
collaboratore amministrativo.
Chiedeva
la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze
retributive, limitatamente al periodo compreso entro la data del 30 giugno
1998.
I
giudici del TAR evidenziano e sottolineano la specialità contenutistica e
temporale della disciplina di cui all’articolo 56 d. lgs. 29/1993.
Respinge,
quindi, la domanda.
L’appellante
ribadisce la portata dell’articolo 56 norma dettata dalla necessità di porre
rimedio al contrasto del pregresso impianto normativo con l’articolo 36 della
carta costituzionale, applicabile, secondo quanto precisato dalla Corte
Costituzionale, anche ai dipendenti del pubblico impiego.
Nella
decisione del 16 marzo 2012 n. 1479, si legge testualmente che “ è da
escludersi qualsiasi possibilità di individuare, nella successiva previsione
dell'art. 57 d.lgs. n. 29 del 1993, un principio generale di ampia portata
avente ad oggetto la pretesa retribuibilità, non potendo sfuggire, a tacer
d’altro, che di fronte agli espliciti interventi del legislatore tesi a
differire l'attuazione della disciplina generale delle mansioni superiori
recata dall'art. 57 cit., sarebbe arduo ed arbitrario individuarne una portata
generale deponente per la “retroattività” della disciplina.”
Da
quanto evidenziato in precedenza, ed alla luce della giurisprudenza precedente
sul tema, si precisa, nella sentenza in oggetto, che solo con decorrenza 22
novembre 1998, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
387/1998, che con l’articolo 15
ha reso operativa la disciplina dell’articolo 56 d.lgs.
29/1993, le differenze retributive sono
riconoscibili.
Per
quanto concerne il pregresso periodo resta fermo il principio della irrilevanza
dello svolgimento delle mansioni stesse.
Manuela Rinaldi (da diritto.it)