venerdì 28 settembre 2012

Legittime perquisizioni in studio di avvocato indagato

L’art. 103 c.p.p. salvaguarda il difensore in forza di specifico mandato e non chiunque eserciti la professione legale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32909/2012.
Il caso. Il Tribunale del Riesame bocciava la richiesta proposta da un’avvocatessa avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio: non veniva ritenuta applicabile la disciplina prevista dall’art. 103 c.p.p.. La ricorrente – nel caso di specie – sosteneva di non essere soggetta a indagini nel procedimento, unica circostanza che impedisce l’applicazione del dettato della norma stessa.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ricorda che per «difensore» (e per l’applicazione dell’annessa disciplina speciale) deve intendersi non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione ma «anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato». Le garanzie offerte dal citato art. 103 non sono pertanto volte alla tutela di chiunque eserciti la professione legale, ma solo di chi sia tout court difensore in forza di specifico mandato, conferito con tutti crismi della forma di legge. In particolare, lo scopo delle guarentigie è quello di salvaguardare la garanzia del diritto della difesa dell’imputato, quindi esse non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati dall’art. 103 c.p.p. debbano essere svolti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini.

(Da avvocati.it del 27.9.2012)