Obbligo di consenso per le foto di gite
e recite sui social network
Sull'uso di tablet e cellulari in aula
l'ultima parola spetta all'istituto
Alla
vigilia del ritorno in classe il Garante privacy detta le regole d'oro per le
protezione dei dati sensibili nel mondo della scuola. Scrutini e voti,
innanzitutto, restano pubblici.
Sì
alle foto scattate durante recite e gite scolastiche, ma per la pubblicazione
sui social network come facebook serve il consenso degli interessati.
Ben
vengano i temi in classe che riguardano la vita privata degli allievi: sta però
all'insegnante tutelare eventuali dettagli "sensibili", evitando
letture integrali in classe.
Rendimento trasparente
Sono
sottoposti a un regime di trasparenza i voti dei compiti in classe e delle
interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato: il livello di
conoscibilità delle informazioni sul rendimento scolastico è stabilito dal
ministero dell'Istruzione. Occhio, però, alla pubblicazione dei risultati sui
tabelloni: il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti
portatori di handicap, ad esempio, deve essere indicato soltanto
nell'attestazione da rilasciare allo studente. Bisogna fare di tutto per evitare
di fornire, anche indirettamente, notizie sulle condizioni di salute degli
allievi. Altrettanto vale per le informazioni su origini etniche e convinzioni
religiose. Le scuole devono rendere noto alle famiglie quali dati raccolgono e
come li usano con informative ad hoc.
Bulli nel mirino
L'uso
in classe di tablet, cellulari e smartphone è consentito per fini strettamente
personali: ad esempio per registrare le lezioni. Spetta ai singoli istituti
decidere come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei telefonini.
Rischiano grosso i bulli in vena di video-shock: la diffusione di riprese o
immagini che ledono la dignità delle persone può costare sanzioni disciplinari
e pecuniarie e addirittura la responsabilità penale.
Il nodo della rete
Sì
agli avvisi via web, ma solo per comunicazioni generali e non individuali. Non
si possono pubblicare on line i nomi degli studenti non in regola col
versamento della retta e dei non abbienti esentati dai pagamenti. Leciti i
questionari su temi privati, ma studenti e i genitori devono essere informati
sugli scopi dell'iniziativa, restando liberi di non aderire. L'accesso ai
documenti amministrativi è libero per gli interessati. I dati personali dei
ragazzi possono essere forniti a imprese e enti per scopi connessi con l'orientamento
e la qualificazione professionale. Sulle pagelle, i registri e le iscrizioni on
line il Garante aspetta di poter esprimere il parere sulle novità: intanto
raccomanda al Ministero di adottare misure di sicurezza adeguate.
Occhi elettronici
Chiudiamo
con le telecamere: possono funzionare solo quando la scuola è chiusa.
Registrazioni da cancellare entro ventiquattro ore. Il discorso cambia in caso,
ad esempio, di sospetti di molestie sugli allievi: il decreto del pm che
incarica la polizia giudiziaria di filmare di nascosto l'insegnante dopo la
denuncia dei genitori non deve ottenere l'autorizzazione del giudice: l'aula
non è un domicilio ma un luogo aperto al pubblico, come ricorda la sentenza
33593/12 della Cassazione penale.
Dario Ferrara (da cassazione.net)