L'avvocato
è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli. In caso contrario viola il codice deontologico, ben potendo essere
assoggettato a sanzione disciplinare. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 13621/2012.
Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
irrogava, nei confronti di un legale, la sanzione disciplinare della censura.
L’avvocato era stato incolpato dalla propria assistita, ginecologa processata
per la morte di un neonato, di aver rivendicato una gestione esclusiva della
pratica ai fini della percezione degli onorari da parte della società della
cliente e di aver sottaciuto la circostanza alla stessa. Il CNF rigettava il
ricorso della professionista, negando l'affermata non corrispondenza fra
contestazione e sanzione. Alla professionista, dunque, non resta che ricorrere
per cassazione, sostenendo che l'art. 40 del codice deontologico attiene al
dovere di informare il cliente sulle caratteristiche e sull'importanza della
controversia e su quant'altro serva a rendere chiara al cliente la situazione
da affrontare nelle sue implicazioni e conseguenze, «mentre l'incolpazione si
riferiva alla omessa informazione del cliente circa i compensi richiesti ed
erogati a fronte di un mandato disgiunto».
Il giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite però rigettano il ricorso,
avallando così quanto affermato dal CNF: «il non avere la professionista
informato la propria cliente delle somme che aveva richiesto e che si accingeva
a percepire dalla società di assicurazione della cliente stessa in relazione al
mandato da questa conferito, integrasse violazione dell'art. 40 del codice
deontologico nella parte in cui prevede che “l'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli”, in
quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l'avvocato ed
il suo cliente». Non è possibile neanche – concludono le Sezioni Unite -
ritenersi estraneo al mandato conferito all'avvocato l'aspetto afferente alla percezione
di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso.
(Da avvocati.it del
4.9.2012)