mercoledì 5 settembre 2012

Il cliente va sempre informato


L'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli. In caso contrario viola il codice deontologico, ben potendo essere assoggettato a sanzione disciplinare. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13621/2012.
Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma irrogava, nei confronti di un legale, la sanzione disciplinare della censura. L’avvocato era stato incolpato dalla propria assistita, ginecologa processata per la morte di un neonato, di aver rivendicato una gestione esclusiva della pratica ai fini della percezione degli onorari da parte della società della cliente e di aver sottaciuto la circostanza alla stessa. Il CNF rigettava il ricorso della professionista, negando l'affermata non corrispondenza fra contestazione e sanzione. Alla professionista, dunque, non resta che ricorrere per cassazione, sostenendo che l'art. 40 del codice deontologico attiene al dovere di informare il cliente sulle caratteristiche e sull'importanza della controversia e su quant'altro serva a rendere chiara al cliente la situazione da affrontare nelle sue implicazioni e conseguenze, «mentre l'incolpazione si riferiva alla omessa informazione del cliente circa i compensi richiesti ed erogati a fronte di un mandato disgiunto».
Il giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite però rigettano il ricorso, avallando così quanto affermato dal CNF: «il non avere la professionista informato la propria cliente delle somme che aveva richiesto e che si accingeva a percepire dalla società di assicurazione della cliente stessa in relazione al mandato da questa conferito, integrasse violazione dell'art. 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che “l'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli”, in quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l'avvocato ed il suo cliente». Non è possibile neanche – concludono le Sezioni Unite - ritenersi estraneo al mandato conferito all'avvocato l'aspetto afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso.

(Da avvocati.it del 4.9.2012)