Cass. Sez. VI Civile, Ordinanza 2
agosto 2012, n.13893
Con
l’ordinanza in esame, la Corte,
condividendo e facendo proprie le argomentazione del relatore nominato per
l’esame del ricorso, conferma la sentenza della Corte d’Appello di Roma che esclude
l’usucapione dei locali condominiali adibiti a ricovero dei cassoni d’acqua da
parte del condomino ricorrente non essendo sufficiente a tal fine “il mero non
uso da parte dei condomini, perché non è prevista la prescrizione del diritto
di proprietà”.
Inoltre,
dall’ordinanza emerge la conferma dell’onere di fornire la prova di un possesso
esclusivo del locale condominiale a carico del ricorrente, “essendo invece
insufficienti quelle condotte che sono manifestazione di un uso da parte del
compossessore non in contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini
di accedere al locale.
Tenuto
anche conto della circostanza … per la quale la cabina idrica neppure era
dotata di serratura”, la Corte
condivide le conclusioni dei giudici di merito, che pertanto hanno
correttamente escluso l’usucapione dei locali per la mancanza del possesso
ventennale esclusivo dei beni.
Luciana Di Vito -
Iusgate (da filodiritto.com del 5.9.2012)