venerdì 7 settembre 2012

Sull’usucapione di locali condominiali


Cass. Sez. VI Civile, Ordinanza 2 agosto 2012, n.13893

Con l’ordinanza in esame, la Corte, condividendo e facendo proprie le argomentazione del relatore nominato per l’esame del ricorso, conferma la sentenza della Corte d’Appello di Roma che esclude l’usucapione dei locali condominiali adibiti a ricovero dei cassoni d’acqua da parte del condomino ricorrente non essendo sufficiente a tal fine “il mero non uso da parte dei condomini, perché non è prevista la prescrizione del diritto di proprietà”.
Inoltre, dall’ordinanza emerge la conferma dell’onere di fornire la prova di un possesso esclusivo del locale condominiale a carico del ricorrente, “essendo invece insufficienti quelle condotte che sono manifestazione di un uso da parte del compossessore non in contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale.
Tenuto anche conto della circostanza … per la quale la cabina idrica neppure era dotata di serratura”, la Corte condivide le conclusioni dei giudici di merito, che pertanto hanno correttamente escluso l’usucapione dei locali per la mancanza del possesso ventennale esclusivo dei beni.

Luciana Di Vito - Iusgate (da filodiritto.com del 5.9.2012)