L’avvocato deve sempre stabilire un dialogo con il Collega
avversario prima di dare impulso ad un’azione esecutiva
Con la sentenza n. 13797/2012, le Sezioni Unite della Cassazione confermano la sanzione disciplinare dell’avvertimento a carico dell’avvocato, reo di aver violato il dovere di colleganza.
Il caso. A conclusione di un procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione di un altro avvocato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento, per aver violato il dovere di colleganza. Infatti, l’avvocato, appresa la notizia dell’avvenuto deposito del dispositivo di una sentenza vittoriosa resa dal Giudice di Pace, senza curarsi di accertare se il legale di controparte avesse ricevuto a sua volta notizia del dispositivo stesso, né senza chiedere preventivamente al collega avversario le intenzioni del suo cliente, aveva proceduto alla immediata notifica di un atto di precetto, così causando un aggravio di spese a carico della controparte.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Cassazione ribadisce il proprio orientamento: viola l’art. 22 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia, in relazione alle condizioni economiche del debitore e del credito accertato nella pronuncia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto, così aggravando la posizione debitoria di questo, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva.
(Da avvocati.it del 21.9.2012)