E allora… all’attacco.
Oggi faremo un precetto alla luce dei “nuovi” parametri per i compensi degli avvocati contenuti nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (entrato in vigore il 23 agosto 2012).
Scommetto che nel vostro studio si stanno accumulando i precetti da fare e che vi sono sorti dubbi su che importi includere dopo l’abrogazione delle vecchie tariffe forensi senza rischiare opposizioni.
Non ci crederete, ma farlo è molto semplice.
Procuratevi un foglio uso bollo, una penna biro, un paio di forbici e della colla vinilica.
Cominciamo leggendo l’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140.
«Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore».
Fatto?
State pensando che ogni atto di precetto successivo al 22 agosto 2012 (anche per titoli esecutivi ottenuti antecedentemente quindi) non possa prescindere dall’applicazione dei parametri e che non sia quindi più possibile applicare le abrogate tariffe?
La prospettiva non vi piace affatto vedendo drasticamente decurtati gli importi a remunerazione della vostra attività?
Non disperate!
Passate per ora alla tabella A avvocati del nuovo decreto ministeriale.
Per il precetto sono previsti i seguenti scaglioni e importi:
Scaglione da euro 0 a euro 5000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5001 a euro 500000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500001 a euro 1500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1500000: da 700 a 900
Cosa dite?
Manca la previsione dei compensi per gli scaglioni tra euro 5000 e 5001 e tra euro 500000 e 500001;vi sono quindi in pratica due altri micro-scaglioni per i quali non sono quantificati i compensi per il precetto?
Eh, ma che pignoli!
Sono affari del vostro cliente che non interessano a nessuno.
E poi quanti casi del genere capiteranno mai? Suvvia!
Vorrà dire che oggi non proveremo a fare uno di quei precetti, andiamo avanti e smettetela di interrompere.
Tagliate una strisciolina di carta della tabella A che ricomprenda lo scaglione in cui ricade il vostro precetto e incollatelo appena dopo il “protocollo”(la parte iniziale) del precetto,le premesse e la intimazione che avrete avuto cura di scrivere in precedenza con la vostra penna biro.
Scegliete ora un valore tra il minimo e il massimo del compenso previsto per detto scaglione.
Quale?
Quello che abbia una certa proporzione tra il valore del vostro titolo e quello dello scaglione di riferimento della Tabella.
Quale altro criterio vorreste utilizzare per giustificare la scelta tra un valore piuttosto che un altro per un atto come il precetto? non dite la difficoltà, per favore.
Adesso prendete l’articolo 11 comma 7 del decreto del ministro vigilante:
“Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”.
Come avete letto, prevede tante attività alle quali è ricollegata nell’allegata tabella A un’unica quantificazione di importi.
Alcune di queste nemmeno riguardano il precetto essendo proprie della fase esecutiva vera e propria (il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo) ed alcune sono oltretutto addirittura solo eventuali (iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti).
Altre mancano invece del tutto (es. richiesta copia titolo esecutivo, ritiro detto, ecc…).
Non è un problema, non perdetevi d’animo, prendete le forbici e tagliate tante striscioline di carta quante sono le attività proprie tipiche del precetto previste in detta fase e incollatele con della colla vinilica sul vostro atto.
Quante sono? tre (la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso, l'esame delle relative relate)? Bene.
Fate senza quelle che mancano. Anche questo è un modo per rilanciare l’economia,pazienza se a discapito del creditore.
A questo punto prendete l’importo previsto nella tabella A per lo scaglione della fase esecutiva in cui ricade il valore del vostro titolo.
Dividetelo per le attività previste per detta fase e moltiplicatelo per tre.
Fatto?
Bene, ora scrivete con la penna questo importo sul vostro foglio protocollo esattamente alla destra delle tre striscioline che avete incollato in precedenza avendo cura di anteporvi una parentesi graffa.
Completate il tutto aggiungendo a biro,subito dopo, il solitoavvertimento che, in mancanza di adempimento a quanto intimato, si procederà ad esecuzione forzata.
Fate ora essiccare il vostro lavoro.
Complimenti avete costruito il vostro nuovo atto di precetto!
Vi avevamo detto prima di non disperare di poter utilizzare almeno in parte le abrogate tariffe.
Infatti nella fase di autoliquidazione delle voci di precetto si potranno indicare anche le attività ricomprese nelle abrogate tariffe forensi se effettivamente svolte prima del 23 agosto2012 (art. 9, comma 3 della legge 24 marzo 2012 n. 27).
Il momento della (auto)liquidazione del resto qual è?
Ehi ragazzi, avete indovinato.
È quello in cui sia stata compiuta la specifica attività.
Non quello che coincide con la notificadel precetto,purnecessaria e strumentale rispetto all'atto da notificarsi (MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1987, 47) che costituisce un atto comunque distinto anche quando è posto in essere dal legale autorizzato alle notifiche in proprio piuttosto che dall'ufficiale giudiziario.
In pratica ogni volta che pongo in essere un’attività solitamente (ma, come vedremo tra poco, non necessariamente) ricompresa nel precetto la autoliquido con la tariffa in quel momento vigente.
La "nascita" del precetto, il suo perfezionamento,non corrisponde alla notifica che è solo una mera attività con la quale lo si porta a conoscenza della controparte al fine della produzione dei suoi effetti.
Non può negarsi del resto che, proprio dopo il provvedimento definitivo del giudice, vi siano attività che l'avvocato della parte vittoriosa pone normalmente in essere per adempiere il suo mandato professionalediligentemente e con scrupolo (Cass.civ., sez. III 20 giugno 2011 n. 13482). Si pensi alla richiesta della copia integrale del titolo, alla consultazionedel cliente sull'opportunità o meno di porlo in esecuzione o di notificarlo ai fini dell'attivazione del termine breve per l'impugnazione.
In difetto del compimento di tali attività prodromiche (e della loro relativa autoliquidazione con i compensi pro tempore vigenti) la parte vittoriosa non otterrebbe la completa refusione di quanto anticipato per far valere il suo diritto mentre l'ordinamento assicura a chi ha ragione il conseguimento del bene della vita riconosciutogli come dovuto (così ancora Cass.civ., sez. III 20 giugno 2011 n. 13482), o quantomeno non renderebbe definitiva nel breve periodo la pronuncia ottenuta a suo favore.
Del resto, il mandato ad litem conferito per la fase di cognizione si estende normalmente, salvo che non consti una contraria o diversa volontà del mandante anche ad ogni altra che della prima sia la naturale prosecuzione.
Ma tale specifica attività professionale puòsenz’altro compiersilegittimamente anche a prescindere da un precetto proprio nella fase di transizione tra quella di cognizione, culminata nella pronuncia del titolo, e quella eventuale, successiva.
Non si vede come la mera facoltatività della redazione del precetto potrebbe elidere il diritto al compenso nei confronti del soccombente per un'attività comunque normalmente riconducibile ad una prestazione concretamente posta in esseredal difensore.
Ma se si tratta di un atto facoltativo com’è possibile ricollegare necessariamente ad esso l’autoliquidazione del compenso del legale per le attività svolte nell’interesse del cliente dopo l’ottenimento del titolo?
Il precetto, proprio in quanto atto eventuale, non pare, in conclusione, poter mai corrispondere con il momento in cui provvedere alla c.d. autoliquidazione dei compensi del legale del precettante che dovrà quindi essere retrodatata al momento dell’effettivo compimento di ogni singola attività.
In definitiva, dunque, il diritto a vedersi ricompensate queste attività non può che maturare ed essere quantificato in una fase antecedente alla redazione del precetto, nell’esatto momento temporale in cui siano state poste concretamente in essere.
Per non parlare del fatto che il precetto potrebbe comunquenon essere stato nemmeno predisposto in un unico momento ma completato in più riprese.
Se non si aderisse alla tesi che vede il momento in cui autoliquidare le spese di un’attività poi ricompresa nel precetto in quello nel quale è stata concretamente posta in essere, a quale si dovrebbe fare in sua vece riferimento?
A quello in cui si aggiunge l’ultima svolta (dato che l’art. 480 c.p.c. non prevede un elenco tipico di attività da ricomprendervi)? A quello in cui firmiamo il precetto?
Insomma e concludendo questa puntata sarà ben possibile aggiungere a biro sul vostro foglio uso bollo,a fianco delle striscioline di carta ritagliate dai nuovi parametri,anche alcune voci delle abrogate tariffe.
Bello vero?
A questo punto firmate pure il vostro capolavoro e, per finire, portatelo alla notifica.
Perfetto.
Ah dimenticavo, caso mai vi facessero opposizione all’esecuzione chiedete lumi e aiuto al ministro vigilante.
E’ lei che ci ha fornito il materiale per registrare questa puntata di Art attack.
(Da Altalex del 17.9.2012. Articolo di Andrea Bulgarelli)