lunedì 10 settembre 2012

Auto rubata senza assicurazione investe pedone, FGVS non può rifarsi su proprietario


Il convenuto in regresso può formulare le stesse eccezioni
opponibili al danneggiato: il veicolo circolava contro la sua volontà

Il fondo di garanzia per le vittime della strada non può rifarsi sul proprietario dell'auto rubata che ha investito un pedone, benché al momento del furto il veicolo non fosse assicurato.
Il convenuto in regresso, infatti, può formulare nei confronti del Fgvs le stesse eccezioni opponibili al danneggiato, sottolineando che la vettura finita in mano ai ladri circolava in strada contro la sua volontà. E quindi può evitare di farsi carico del risarcimento alla vittima dell'incidente.
È quanto emerge dall'ordinanza 14681/12, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione.
La Suprema corte decide nel merito rovesciando il verdetto d'appello: l'impresa assicurativa designata dal fondo costituito in favore delle vittime dell'incidente non ha diritto alla rivalsa sull'incauto proprietario del veicolo, che pure ha parcheggiato l'auto priva di polizza valida in un'area comunque accessibile dalla strada pubblica (per quanto si tratti di una traversa privata senza uscita). E la spiegazione sta nella natura risarcitoria e non indennitaria dell'obbligazione che grava sul fondo di garanzia, chiamato dall'articolo 19 della legge 990/69 a sostituire i responsabili del sinistro rimasti ignoti (i ladri della macchina, nella specie): l'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata dal fondo risultano correlate all'astratta configurabilità della responsabilità del sinistro stradale e all'eventuale relativo accertamento; circostanze che il convenuto in regresso può contestare proponendo le medesime eccezioni proponibili alla vittima del sinistro: nel nostro caso, dunque, eccependo che il veicolo "incriminato" risultava condotto contro la volontà del proprietario derubato. Insomma: se una sentenza esclude la responsabilità del proprietario ex articolo 2054 Cc, perché è provato che l'auto è stata oggetto di un furto, allora non si può accogliere l'azione di regresso proposta nei confronti del titolare del mezzo che si fonda sulla presunzione della stessa responsabilità ex articolo 2054 Cc. E ciò anche se il veicolo risulta posto su strada senza copertura assicurativa. La compagnia paga le spese di giudizio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)