Il convenuto in regresso può formulare
le stesse eccezioni
opponibili al danneggiato: il veicolo
circolava contro la sua volontà
Il
fondo di garanzia per le vittime della strada non può rifarsi sul proprietario
dell'auto rubata che ha investito un pedone, benché al momento del furto il
veicolo non fosse assicurato.
Il
convenuto in regresso, infatti, può formulare nei confronti del Fgvs le stesse
eccezioni opponibili al danneggiato, sottolineando che la vettura finita in
mano ai ladri circolava in strada contro la sua volontà. E quindi può evitare
di farsi carico del risarcimento alla vittima dell'incidente.
È
quanto emerge dall'ordinanza 14681/12, pubblicata dalla sesta sezione civile
della Cassazione.
La Suprema corte decide nel merito rovesciando il verdetto
d'appello: l'impresa assicurativa designata dal fondo costituito in favore
delle vittime dell'incidente non ha diritto alla rivalsa sull'incauto
proprietario del veicolo, che pure ha parcheggiato l'auto priva di polizza
valida in un'area comunque accessibile dalla strada pubblica (per quanto si
tratti di una traversa privata senza uscita). E la spiegazione sta nella natura
risarcitoria e non indennitaria dell'obbligazione che grava sul fondo di
garanzia, chiamato dall'articolo 19 della legge 990/69 a sostituire i
responsabili del sinistro rimasti ignoti (i ladri della macchina, nella
specie): l'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa
dell'impresa designata dal fondo risultano correlate all'astratta
configurabilità della responsabilità del sinistro stradale e all'eventuale
relativo accertamento; circostanze che il convenuto in regresso può contestare
proponendo le medesime eccezioni proponibili alla vittima del sinistro: nel
nostro caso, dunque, eccependo che il veicolo "incriminato" risultava
condotto contro la volontà del proprietario derubato. Insomma: se una sentenza
esclude la responsabilità del proprietario ex articolo 2054 Cc, perché è
provato che l'auto è stata oggetto di un furto, allora non si può accogliere
l'azione di regresso proposta nei confronti del titolare del mezzo che si fonda
sulla presunzione della stessa responsabilità ex articolo 2054 Cc. E ciò anche
se il veicolo risulta posto su strada senza copertura assicurativa. La
compagnia paga le spese di giudizio.
Dario Ferrara (da
cassazione.net)