Illegittimo il licenziamento del dipendente part-time non sorretto da giustificato motivo oggettivo ma adottato solo in ragione del rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14833/2012.
Il caso. Un lavoratore part-time alle dipendenze di una società veniva licenziato e impugnava il licenziamento. Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, accoglievano la domanda, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto oltre al pagamento da parte della società delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento. La Corte territoriale rilevava, poi, che il licenziamento era stato adottato perché il lavoratore, assunto part-time, si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro. La società ricorreva per cassazione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, nel confermare la decisione di secondo grado, ribadisce che, in base alle risultanza documentali prodotte nel giudizio di merito, il licenziamento risulta in effetti adottato perché il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro. Infine, precisa piazza Cavour, l’onere di provare l’esistenza del requisito occupazionale, circostanza che impedirebbe l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto del lavoratori, grava sul datore di lavoro. Nel caso concreto, alla società ricorrente - contumace in primo grado – è stato correttamente precluso in sede d’appello fornire la prova della sussistenza del requisito dimensionale. Per questi motivi la Cassazione respinge il ricorso addebitando le spese alla società soccombente.
(Da avvocati.it del 25.9.2012)