Cass. Pen. sez. II, sent. 9.7.2012 n° 26599
Sussiste l'aggravante del travisamento anche se il reo abbia indossato un semplice cappellino con visiera. E' quanto ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2012, n. 26599.
L'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e ribadito dal giudice nomofilattico nella pronuncia in esame, ritiene integrata l'aggravante del travisamento già per una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.
Il fondamento dell'aggravante risiede, come facilmente intuibile, nella maggiore pericolosità di un aggressore il quale, essendo consapevole di non essere facilmente riconoscibile, è indotto a superare ogni prudenza, confidando anche nel maggior timore che egli può incutere nel soggetto passivo del reato.
La dottrina ha ritenuto integrata l'aggravante nella semplice modifica delle sembianze prodotta, ad esempio, attraverso l'utilizzo di un fazzoletto a copertura del viso ovvero con baffi o parrucche finte.
Nel caso di specie è stata rilevata l'utilizzazione da parte dell'imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento con valutazione di fatto scevra da vizi logici e non ulteriormente valutabile, come tale, in questa sede di legittimità.
(Da Altalex del 20.9.2012. Nota di Simone Marani)