Cass. Sez. Tributaria Civ., Ord.
25.7.2012, n.13089
Con
l’ordinanza in esame, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha
rilevato il mancato rispetto degli obblighi assunti da un contribuente con un
preliminare di vendita, derivante dall'operazione portata a termine dal
medesimo, consistita
-
nella sottoscrizione di un preliminare di vendita con ricevimento di un acconto
dal promissario acquirente (mai restituito)
-
nella successiva donazione - dopo un breve lasso di tempo (pochi mesi) - alla
figlia
-
nella vendita al promissario acquirente da parte della donataria.
Secondo
la Corte,
infatti, dette circostanze inducono a ritenere che, “in assenza di spiegazioni
alternative da parte del contribuente, si tratta di un’unica operazione
preordinata a fini elusivi”, anche alla luce dell’interpretazione data alla
normativa tributaria, in base alla quale, “in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione … non
presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del
contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante
di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del
regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta.
Ne
deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può
ricomprendersi l’interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di
applicazione della norme, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante
operazioni effettive e reali (Cassazione, sentenza n. 12788 del 10 giugno
2011).
Luciana Di Vito – Iusgate
(da filodiritto.com del 10.8.2012)