Cass.
Pen., sez. IV, sent. 30.7.2012 n° 30984
Il
GIP di Catania, in sede di udienza di convalida, provvedeva a confermare
l’arresto di un uomo, eseguito per il reato di vendita di stupefacenti.
L’imputato ricorre asserendo la nullità dell’ordinanza di convalida. In
particolare il difensore aveva ricevuto la comunicazione dell’avvenuto arresto,
mediante fax, nonché quella dell’avvenuta udienza di convalida, tramite
notifica. Nell’annotazione del funzionario di cancelleria in atti, si rileva
tuttavia che la comunicazione della data dell’udienza di convalida era stata
eseguita, a mezzo messaggio, inoltrato sul telefono mobile dell’avvocato.
Gli
ermellini rigettano il ricorso condividendo un’interpretazione, in senso
apertamento “tecnologico”, della legge, sulla scorta del dictum delle Sezioni
Unite, espresso nella sentenza del 30 ottobre 2002, n. 39414. Il comma secondo
dell’art. 390 del c.p.p., prescrive, infatti, che l’avviso deve essere dato al
p.m. ed al difensore “senza ritardo”, non operando alcuna menzione circa le
modalità di trasmissione dello stesso, e tantomeno di alcuna forma di
notificazione. Gli ermellini rilevano che la carta costituzione prescrive, per
la convalida, un termine di 48 ore decorrente dall’arresto: pertanto, sulla
considerazione dell’urgenza di compiere l’atto, risulta legittimo aprire le
frontiere delle comunicazioni verso forme atipiche e svincolate dalle ordinarie
modalità di notifica. L’avviso eseguito tramite sms è stato ritenuto valido,
evidenziando altresì che, qualora il difensore destinatario della comunicazione
non risultasse reperibile, il giudice ha l’onere di provvede, in virtù del
comma quarto dell’art. 97 c.p.p., a nominare un ulteriore difensore.
“La
estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti di cui trattasi”,
argomenta il collegio “ha infatti giustificato l’uso di modalità di
comunicazione atipiche e il mancato controllo circa la effettiva conoscenza
dell’atto da parte del destinatario, costituendo ragionevole presunzione di
tale effettiva conoscenza l’invio della comunicazione, sia pure per sms, al
cellulare del difensore”.
(Da Altalex del
4.9.2012. Nota di Laura Biarella)