martedì 25 settembre 2012

Assenza ingiustificata alla mediazione: atto in frode alla legge

Tribunale di Siena, sentenza 25.6.2012

La mancata presentazione della parte istante, senza giusto motivo, al procedimento di mediazione, è atto in frode alla legge. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Siena, con la sentenza 25 giugno 2012.
Il caso faceva riferimento ad una opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale i giudici avevano assegnato il termine ex art. 5, primo comma, D.Lgs. 28/2010, per poter presentare la domanda di mediazione. La parte opponente si limitava a depositare l'istanza, senza partecipare all'incontro e senza versare le indennità previste dalla legge. Una volta invitata a giustificare tale comportamento, la stessa non aveva presentato alcuna giustificazione per la mancata partecipazione.
La mediazione obbligatoria, come ricordato dai giudici territoriali, senza violare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, introduce un ulteriore strumento di tutela dei diritti, la cui effettività, potenzialmente non minore di quella giurisdizionale, necessita rebus sic stantibus del presidio della obbligatorietà.
Anche il Parlamento Europeo, al punto 9 della Risoluzione del 13 settembre 2011, n. 2011/2026(INI), ha osservato che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, ha dimostrato come la mediazione possa contribuire ad una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti.
La prescrizione legale del previo esperimento della procedura conciliativa, intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l'offerta di un'effettiva ed attuale possibilità di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non può ritenersi soddisfatta da un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l'instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l'effettiva fruizione del servizio da quest'ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore.
Di conseguenza, "il comportamento della parte attrice integra gli estremi di atto in frode alla legge, che, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, viene identificato con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa".
Infatti, atto in frode alla legge è quello diretto a raggiungere fini contrari alla legge o ad ovviare a divieti tassativi di legge; nella specie, lo scopo di eludere, sia sul piano della funzione processuale sia dei suoi riflessi pecuniari, l'obbligatorietà della mediazione è stato efficacemente perseguito dalla parte attrice, in contrasto con la normativa processuale.

(Da AltaMediazione.it. del 25.9.2012. Nota di Simone Marani)