Tribunale Camerino, sentenza 13.4.2012
La
vicenda posta all’attenzione del tribunale marchigiano concerne la questione
della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice
della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori
servizio.
Sulla
scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5771/2008,
il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio
nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale
rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in
servizio”.
Da
ciò il tribunale inferisce l’illegittimità della contestazione nel caso di
specie.
L’iter argomentativo posto a fondamento
della tesi della illegittimità del verbale di contestazione
Il
Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento
sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla
sopracitata decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 marzo
2008, n. 5771). In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano stabilito
che “in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del
1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono
competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni
amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in virtù
dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria”.
Orbene,
argomentava la Corte,
giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province
e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente
al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di
Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.
In
altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in
commento, è il seguente: l’art. 13 della Legge 689/1981 attribuisce agli organi
di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali
rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti
ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di
polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma
con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di
polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e
limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Ne
deriva che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da
un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è
illegittimo.
(Da Altalex del 29.5.2012. Nota di
Filippo Di Camillo)