Non sussiste Il litisconsorzio necessario con il proprietario
Azione giudiziaria dell'amministratore senza delibera assemblea
Linea dura contro l'occupazione abusiva di parte del
lastrico solare. Infatti l'amministratore può agire senza delega dell'assemblea
direttamente contro l'inquilino che ha ingrandito il suo terrazzo
appropriandosi della cosa comune, senza la necessita' di litisconsorzio
necessario con il proprietario dell'immobile.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di
cassazione con la sentenza n. 7041 depositata dalla terza sezione civile il 9
maggio 2012.
Dunque, ad avviso degli Ermellini, l'azione diretta
contro il detentore dell'immobile, autore del comportamento abusivo non ha
neppure la necessita dell'integrazione del contraddittorio con il proprietario.
Insomma ha fatto bene la Corte d'Appello di Catanzaro
a ritenere legittima l'azione proposta da un amministratore che chiedeva i
danni a un inquilino che, per allargare il suo terrazzo, aveva occupato parte
del lastrico solare.
Si tratta, infatti, di un'azione personale di
restituzione di immobile, con la quale il richiedente "non mira a ottenere
il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale
di rivendica, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso, e quindi può
limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base al titolo e del
successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare
l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo".
Nè si può parlare di una lesione del contraddittorio
in assenza della citazione in giudizio dell'effettivo proprietario.
Sul fronte dei potersi dell'amministratore che ha
agito senza mandato dell'assemblea, Piazza Cavour ha ricordato, rafforzando un
orientamento ormai consolidato, che "questa causa rientra fra quelle per
le quali l'amministratore e' autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c.".
Tale norma conferisce infatti una rappresentanza di diritto all'amministratore
il quale e' legittimato ad agire o a resistere in giudizio senza alcuna
autorizzazione quando si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea o
quando si tratta di disciplinare l'uso delle cose comuni oppure di compiere
atti conservativi dei diritti i inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Debora
Alberici (da telediritto.it dell’11.5.2012)