Giudice di Pace Napoli, sez. II, sentenza 23.3.2012
L'interessante sentenza 23 marzo 2012 del GdP di
Napoli aggira il problema della mediazione obbligatoria per quanto riguarda le
cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace.
Nella causa in questione, la controparte aveva
sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento
del procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs. 28/2010,
trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla
circolazione di autoveicoli.
Il GdP di Napoli rigetta l'eccezione, sostenendo che
il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in
sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non
contenziosa ai sensi dell'art. 322 c.p.c.
Per cui, non avendo il D.Lgs. 28/2010 previsto alcuna
abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, "nel
procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui
al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.".
"Una diversa interpretazione", continua il
giudice, "non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico
ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che
si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del
giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la
conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art.
320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E
pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto
che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità".
Quindi, il Gdp di Napoli ha statuito che, nei giudizi
instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su
materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo
esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non si
debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la
sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai
quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di
composizione bonaria delle controversie.
Il giudice aggiunge, inoltre, che comunque il mancato
esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità
della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un
termine di 15 giorni per la proposizione dell'istante con la fissazione di una
successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del
decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
La sentenza, ben argomentata, presenta un vizio di
fondo, in quanto dinanzi ad una eccezione di parte avrebbe dovuto applicare
correttamente la disciplina legislativa, nel senso di riaffermare la
obbligatorietà del tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli organismi
accreditati presso il Ministero della Giustizia, adottando i provvedimenti di
cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e disponendo il rinvio della udienza,
anziché procedere oltre nell’esame del merito.
Il non averlo fatto getta un’ombra sulla sentenza del
GdP di Napoli, che significa di fatto la sostanziale abrogazione della
mediazione obbligatoria, e sulla iniziativa di matrice forense volta a riportare
dinanzi al Giudice di Pace la conciliazione nella materia delle controversie
concernenti le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di
veicoli (e natanti), che trae spunto dalla pronuncia che si annota.
(Da Altalex
del 2.5.2012. Nota di Vittorio Raeli)