Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo dell’ammissione della
erroneità di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate e del provvedimento di
sgravio, anche se per l’obbligatorietà dell’autotutela l’Amministrazione
finanziaria ha il dovere di agire in tempi brevi, seppure in assenza di un
termine specifico. A ribadirlo è la
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6283/2012.
Il caso. Una donna si vede recapitare
dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di pagamento di imposte. La pretesa è
priva di fondamento e la donna agisce in giudizio per ottenere il risarcimento
del danno conseguente alla ritardata ammissione della erroneità della richiesta
e del conseguente provvedimento di sgravio. Il giudice di pace le dà ragione,
ma successivamente il Tribunale riforma la sentenza: in particolare, ritiene
insussistente la colpa, considera lo sgravio meramente facoltativo e non rileva
alcun ritardo data l’assenza della previsione di un termine preciso. La donna
non ci sta e ricorre in Cassazione, ma senza successo.
Il giudizio di
legittimità. Ribadisce la Suprema Corte, «l’Amministrazione finanziaria non
può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al
contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione
amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto
illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione». In tema
di responsabilità civile della P.A., dunque, l’ingiustizia del danno non può
considerarsi in re ipsa, ma è compito del giudice appurare che sussistano: un
evento dannoso, l’ingiustizia del danno, la riferibilità dell’evento ad una
condotta della P.A. e l’imputabilità dello stesso alla P.A.. Tuttavia, le
considerazioni del Tribunale sono in parte sbagliate poiché in realtà le regole
di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono alla P.A., una
volta informata dell’errore, di compiere le verifiche e di annullare il
provvedimento riconosciuto illegittimo senza spazio alcuno alla discrezionalità
che, in caso contrario, sconfinerebbe nell’arbitrarietà. Ne deriva che la P.A. deve riconoscere in
tempi ragionevoli il diritto del contribuente anche quando non sia previsto uno
specifico termine per l’adempimento. Tuttavia, la valutazione circa la
ragionevolezza del tempo impiegato spetta al giudice di merito.
(Da
avvocati.it del 24.5.2012)