Consiglio di Stato, sez. V, sent.
17.5.2012 n° 2821
Nel
caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda di accesso
agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da
processo.
E’
quanto stabilito dalla Sezione Quinta Giurisdizionale, del Consiglio di Stato, nella sentenza 17
maggio 2012, n. 2821.
Nel
caso di specie, la ricorrente aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la
sentenza con cui il Tar, in accoglimento del suo ricorso in materia di accesso
agli atti, non si era pronunciato sulla richiesta di condanna del Comune
al pagamento dell’indennizzo di cui
all’art. 26, comma 2, c. p. a. Occorre
puntualizzare che l’Articolo 26, comma II°, C.p.a., ha introdotto nel sistema
della giustizia amministrativa un indennizzo per il “danno lecito da processo”,
ovvero il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l’esistenza e la durata
del Giudizio, da liquidarsi in via equitativa.
Nella
vicenda in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sussistente ed
illegittima l’inerzia della Pubblica Amministrazione in ordine alla domanda di
accesso agli atti dell’interessata, atteso che, la pubblicazione delle delibere
all’albo del Comune non incideva sul diritto di accesso dell’interessata, la
quale non aveva chiesto la semplice presa visione di documenti, bensì
l’estrazione degli stessi.
In
effetti, non sussistevano ragioni valide per giustificare la compensazione
delle spese tra ricorrente e P. A, diversamente da quanto disposto dal TAR.
Pertanto,
merita accoglimento la tesi dell’appellante, relativa alla circostanza che, la
disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., come modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 195 del 2011, è da ritenersi
applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata
in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e L. 69/09), e non anche al caso
de quo. Infatti, la fattispecie in oggetto traeva origine da un’ istanza di
accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR deciso con l’impugnata sentenza
del 27.10. -16.11.2011, per cui dovrà essere applicato l’art. 26, comma 2,
c.p.a., nel testo previgente.
Per
tali ragioni, “l’indennizzo per danno lecito da processo” ex art. 26, comma 2,
c. p. a., dovrà essere calcolato secondo il criterio della “percentuale sulle
spese di lite” (Cons. St. , V, sent. n. 3083/11), tenendo anche presente la
natura del giudizio.
In
conclusione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha accolto il
ricorso in appello e, per l'effetto, condannato il Comune appellato alla
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
(Da Altalex del
29.5.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)