R.C.A. – CODICE
DELLE ASSICURAZIONI - MODIFICHE ART. 139 -
RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DI LIEVE
ENTITA’
L'OUA AUSPICA L' INTERVENTO DELLE
RAPPRESENTANZE DELLA MEDICINA LEGALE NEI CONFRONTI DI DISTORTE INTERPRETAZIONI
DELLE NORME
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA.
L’O.U.A., recependo il parere della propria Commissione Responsabilità
Civile, valutato il provvedimento in
materia di Responsabilità Civile Automobilistica contenuto nel testo della
Legge 24.03.2012 (art. 32 - commi III ter
e quater), esprime allarme e preoccupazione
per l’eventuale compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione
stradale.
Si segnalano infatti, da parte di alcune imprese
assicuratrici, interpretazioni inammissibili del contenuto dell'art. 32 della
l. 27/2012 che, come noto, ai commi 3 ter e 3 quater dispone in materia di danno alla persona integrando l’art. 139
del Codice delle Assicurazioni.
La normativa interviene infatti nell'ambito
dell'accertamento del danno biologico occupandosi delle "lesioni di lieve
entità" subordinandone il risarcimento (delle lesioni e non dei postumi o
delle menomazioni) a un non meglio definito "accertamento clinico strumentale obiettivo".
Le norme, tecnicamente errate e
tra loro contraddittorie, da più parti vengono già utilizzate
come pretesto per non risarcire i danneggiati e da parte di talune imprese
assicuratrici si segnalano già inammissibili pressioni nei confronti dei
medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli
di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa
deontologia medica.
Tali errate interpretazioni, già formalizzate dal mondo
assicurativo, determinerebbero infatti il paradosso di un mutamento per legge della scienza medico legale, tra l'altro
limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC
auto.
Le "circolari" che le imprese assicuratrici
stanno inviando ai propri fiduciari medico legali, costituirebbero un inusitato
precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale,
tanto più inammissibile poiché pone il professionista in contrasto con il
proprio ordinamento deontologico il
quale, agli articoli 4 e 62, prevede che il medico debba operare secondo
criteri scientifici rifuggendo da pressioni di ordine extra tecnico e da ogni
genere di influenza e condizionamento.
L'OUA, nel denunciare la gravità della situazione,
auspica il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina
Legale affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia
medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici
legali.
Comunicato Stampa OUA 7.5.2012