Estratto da Cassa Forense Newsletter n. 5 del Maggio 2012
La comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 17
della legge n. 576/80, come modificato dall’art. 9 della legge n. 141/92
(modello 5), rappresenta uno strumento fondamentale del rapporto previdenziale
avvocato/Cassa Forense.
Il professionista, con il modello 5, comunica alla
Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, i propri dati reddituali e
procede all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti, in eccedenza
rispetto ai contributi minimi già versati con i M.A.V. alle scadenze di
febbraio, aprile, giugno e settembre,che provvederà a corrispondere in unica
soluzione, entro il 31 luglio, ovvero in due rate di pari importo, di cui la
prima, entro il 31 luglio, e la seconda, entro il 31 dicembre di ciascun anno.