Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 16.4.2012
Nell’azione di cui all’art. 149 del D.L.vo 209/05
trovano applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli
artt. 18, 19 e 20 del c.p.c. e, pertanto, la parte danneggiata non può adire il
Giudice del luogo della sua residenza ai sensi degli artt. 33 e 63 del D.L.vo
6/9/05 n.206 (codice del consumo) in relazione al rapporto contrattuale
intercorrente con la sua Compagnia di assicurazione. La competenza territoriale
funzionale del Giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere
derogata dall’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di
conferimento della rappresentanza processuale.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli in una
causa introdotta dai genitori esercenti la potestà sui minori per i danni
subiti dai medesimi quali trasportati in un sinistro stradale.
Secondo il Giudice il Forum Funzionale va individuato
in base al luogo dove è avvenuto il sinistro in quanto "l’assunto di parte
attrice-danneggiata secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesima e la
sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto,
rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex
art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo), non può trovare
accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza
territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.".
(Da
filodiritto.com dell’1.5.2012)