Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 7037 del
9.5.2012
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 16 febbraio 2009 la
Corte di appello di Napoli rigettava l'appello di D.L.M.R.
nei confronti della s.p.a. Autostrade Meridionali sulle seguenti
considerazioni: 1) la domanda attorea di responsabilità, presuntiva, della
convenuta nella determinazione dell'incidente per aver omesso la manutenzione
della recinzione della sede stradale, che l'appellante desume dall'accesso in
essa di due cani, per evitare i quali l'auto era andata contro il guard-rail,
era infondata perchè il teste escusso non aveva confermato l'esistenza di
squarci o difetti sulla recinzione, gli agenti della polstrada li avevano
esclusi avendo constatato l'integrità della recinzione, vie di fuga degli
animali non erano state rinvenute; 2) perciò la presenza degli animali sulla
strada doveva ricondursi al caso fortuito, come ad esempio l'abbandono di essi
nell'adiacente area di servizio, evento di cui la società Autostrade non poteva
rispondere non potendosi esigere un onere di vigilanza nelle 24 ore dell'intero
territorio autostradale e poichè la responsabilità del custode non è oggettiva,
ma presuntiva, il fatto non era ascrivibile a sua colpa; 3) il mancato
riconoscimento dell'insidia o trabocchetto era superato dall'astratta
applicabilità dell'art. 2051 c.c., mentre se tali requisiti erano invocati per
escludere la responsabilità del conducente dell'auto, erano pleonastici, non essendovi
nessun addebito al medesimo. Ricorre per cassazione D.L.M.R., cui resiste la
società Autostrade Meridionali che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
1.-
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso hanno priorità logica e possono
esaminarsi congiuntamente.
1.1-
Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione o falsa
applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c., ai sensi dell'art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5" e lamenta che la Corte non ha valutato la
testimonianza resa secondo cui imprevedibilmente ed inevitabilmente erano
sbucati dal guard-rail due cani sull'autostrada che l'avevano attraversata da
sinistra a destra, nè che il tratto della recinzione constatato integro dai
verbalizzanti era breve, e perciò la società, custode, non aveva dimostrato il
fortuito e conclude: "il libero apprezzamento delle prove e il sindacato
da parte degli operatori del diritto può spingersi sino a ritenere provata una
circostanza laddove questo riscontro oggettivo non vi è stato e soprattutto
qualora esista una presunzione di responsabilità a carico della società
convenuta in qualità di custode?".
Il
motivo è infondato.
Ed
infatti come riassunto in narrativa la prima ratio decidendi è che la causa
petendi della D.L. - pag. 4, lett. a) della sentenza impugnata è l'omessa
manutenzione da parte della società autostrade della recinzione stradale in
violazione del codice della strada, fatto illecito di cui con motivazione
congrua i giudici di appello hanno escluso la prova - a carico dell'attrice a
norma dell'art. 2043 cod. civ. - sia diretta attraverso l'istruttoria svolta,
sia presuntiva attraverso la presenza degli animali nell'autostrada,
circostanza ritenuta correttamente non univoca a tal fine, potendo invece i
cani esser stati abbandonati, stante anche la prossimità di un'area di servizio
al luogo dell'incidente.
1.2
- Con il terzo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione degli artt.
2043 e 2051 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3" per non avere la
società autostrade fornito la prova positiva del fortuito, ovvero
dell'inadempimento contrattuale per causa non imputabile, potendosi il custode
liberare soltanto dimostrando di non aver potuto impedire l'evento o di aver
adottato tutte le cautele possibili. La prova liberatoria si pone sul piano
oggettivo, non soggettivo essendo il fortuito un elemento esterno incidente sul
nesso causale, interrompendo il collegamento eziologico tra fatto ed evento, e
conclude con il seguente quesito: "avendo la Corte di merito affermato
che la responsabilità del custode per omessa manutenzione della cosa,
ipotizzabile anche nei confronti dei concessionari delle autostrade, non è
oggettiva ma presuntiva, con la conseguenza che il concessionario non risponde
dei danni causati al terzo se il sinistro non risulta verificatosi per fatto
ascrivibile a colpa del custode", il richiedere il caso fortuito quale
prova liberatoria, equivale a ritenere irrilevante ogni tipo di colpa
soggettiva?".
La
motivazione della sentenza impugnata va corretta, ma la censura è inidonea a
modificare il decisum.
Costituisce
infatti ius receptum quello secondo cui la responsabilità ai sensi dell'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso
rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo
a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di
imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i
rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto
ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Tuttavia tale tipo di
responsabilità è esclusa dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio,
comprensivo anche del fatto del terzo), fattore che attiene non già ad un
comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento,
riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento
esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e
pertanto, provata l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento
lesivo, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare
l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale.
E
questo è il caso di specie in cui la
Corte di merito ha ravvisato il fortuito, in mancanza di
prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono
dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di
un'area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, fatto
imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino - come prospettato
anche dalla D.L. - non potendosi pretendere un continuo controllo della sede
autostradale onde impedirlo.
3.-
Il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione
sull'interpretazione della rinuncia alla domanda risarcitoria essendo stata
limitata nel corso del giudizio di secondo grado all'accertamento della
responsabilità della società autostrade, è inammissibile per carenza di
interesse stante il rigetto dei due motivi, preliminari.
4.-
Concludendo il ricorso va respinto.
Le
spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare
Euro 1700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
(Da diritto.it del
31.5.2012)