Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2012 n° 2730
Gli Enti locali possono conferire al professionista
un incarico di patrocinio legale senza ricorrere alla procedura concorsuale, in
quanto il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto
di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d’opera intellettuale.
E’ quanto disposto dalla Sezione V, Consiglio di
Stato, nella sentenza 13 aprile - 11 maggio 2012, n. 2730.
Nel caso de quo, un avvocato aveva presentato ricorso
avverso il provvedimento con cui la Provincia di Frosinone aveva affidato un incarico
legale a due avvocati, senza ricorrere previamente alla procedura comparativa
prevista per il conferimento degli incarichi esterni.
I Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso e,
per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Avverso tale decisione, la Provincia di Frosinone
ha proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale di primo grado aveva aderito all’orientamento
secondo cui sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere
continuativo sia il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale
sarebbero annoverabili nell’unica ed omnicomprensiva nozione di “servizi
legali” di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sposando
le argomentazioni dell’appellante, ha ritenuto che la tesi sostenuta dal
Tribunale non avesse considerato la rilevante differenza ontologica tra l’ espletamento
del singolo incarico di patrocinio legale, e l’attività di assistenza e
consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica
organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della
durata. In particolare, a differenza dell’incarico di consulenza e di
assistenza a contenuto complesso, il conferimento dell’incarico episodico, non
rientra nella fattispecie di appalto di servizi legali, ma costituisca un mero
contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice, in
materia di procedure di evidenza pubblica.
Tutto ciò si uniforma a quanto disposto dalla
normativa comunitarie ( direttiva 2004/18/CE; direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi), secondo cui “la prestazione di servizi è
disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti
d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base,
quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula
dal campo d'applicazione della presente direttiva”(direttiva 1992/50/CE,
trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995).
Il contratto di appalto è caratterizzato da un quid
pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della
complessità rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si
delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di
lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di
appalto. Pertanto, perché l’incarico legale sia assimilabile alla categoria
dell’appalto, occorre sia presente un elemento di specialità, per prestazione e
per modalità organizzativa, rispetto alla prestazione di patrocinio legale.
Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al
professionista, consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo, per
un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo
determinato, per cui in accoglimento dell’appello proposto dall’Ente locale
ricorrente, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione delle norme di tema
di appalti di servizi.
(Da
Altalex del 23.5.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)