La procura conferita in primo grado è valida anche
per il giudizio di appello se nel mandato ne è fatta espressa menzione.
L'attore può costituirsi nel giudizio di appello mediante deposito di una
"velina" dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado purché,
entro la prima udienza di trattazione, depositi l'originale munito di relata di
notifica. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6912/2012.
Il caso. Il giudice di secondo grado dichiarava
l'improcedibilità dell'appello perché: 1) l'appellante aveva depositato prima
una copia dell'atto d'appello e, dopo, oltre i termini ex art. 165 c.p.c.,
l'originale con prova di notifica; 2) non era stata rinnovata la procura alle
liti ma semplicemente richiamata la procura depositata nel giudizio di primo
grado, pur comprensiva del mandato per il giudizio di appello. L’appellante, al
momento della costituzione in giudizio, depositava - nel termine assegnato di
10 giorni - una velina dell'atto introduttivo al posto dell'originale con prova
di notifica. Tale circostanza scaturiva dalla mancata riconsegna, da parte
degli ufficiali giudiziari in favore dell'avvocato, dell'originale munito di
relata di notifica. Secondo la Corte territoriale, «il deposito dell'atto di
citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della
costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del
gravame ex art. 348 c.p.c.». Detta pronuncia non è condivisa dalla Cassazione.
Il giudizio di legittimità. In particolare, la S.C.
ha statuito che se la procura conferita nel giudizio di primo grado comprende
anche il giudizio di secondo grado, nel giudizio di appello sarà sufficiente
depositare l'originale della procura, deposito che, ex art. 348 e 182 c.p.c.,
può avvenire anche mediante trasferimento d'ufficio del fascicolo di primo
grado. Orbene, la cassazione ha accertato che la procura conferita al difensore
nel giudizio di primo grado estendeva il mandato difensivo anche al giudizio
d'appello. Inoltre, ha accertato che la procura era pervenuta al tribunale
(giudice di secondo grado) con la migrazione d'ufficio del fascicolo formato
innanzi al giudice di pace. Per l'effetto, anche sotto questo profilo, il
giudizio d'appello era stato correttamente introdotto e non sussisteva alcuna
violazione dello ius postulandi. In conclusione, piazza Cavour accoglie il
ricorso.
(Da avvocati.it del 28.5.2012)