Cass.
Civ. Sez. III, sent. 14.5.2012 n° 7499
Ai
congiunti di una persona vittima di un incidente stradale non può spettare un
risarcimento irrisorio. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 maggio 2012, n. 7499.
Il
caso vedeva una persona, vittima di un incidente stradale, perdere la vita dopo
dodici ore dal verificarsi del sinistro. In conseguenza di cià, i prossimi
congiunti agivano contro l'assicurazione al fine di ottenere il risarcimento
del danno morale e del danno biologico, quest'ultimo quantificato dall'autorità
giudiziaria, in un secondo momento, in una misura ritenuta, dai ricorrenti,
troppo esigua.
Secondo
il giudice nomofilattico, i giudici di merito non hanno tenuto conto nella
determinazione del danno risarcibile, in primo luogo, dei fattori di
personalizzazione che in tal caso debbono valere in modo assai elevato, perché
si verte in tema di lesioni di valori inerenti alla persona ed in quanto tali
privi di contenuto economico, e, secondariamente "non hanno considerato
l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra
utile circostanza, quali l'abitudine di vita, l'età della vittima e dei singoli
superstiti, mostrando, invece, di privilegiare, in ordine al risarcimento in
tal modo da liquidare, una sua funzione reintegratrice di una diminuzione
patrimoniale e non già, come è, la sua funzione compensativa del pregiudizio
non economico".
Secondo
quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quantificazione in via
equitativa va operata in relazione al pregiudizio sofferto, le cui
caratteristiche peculiari consistono nel fatto che si tratta di un danno alla
salute, il quale, sebbene temporaneo, è massimo nella sua identità ed
intensità.
Quando
il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi
compreso il danno morale inteso quale sofferenza fisica soggettiva causata dal
reato, che si trasmette agli eredi. Tale pregiudizio può essere permanente o
temporaneo e può sussistere sia da solo sia unitamente ad altri tipi di
pregiudizi non patrimoniali.
Il
giudice di merito, in definitiva, non ha considerato che sia il danno biologico
che quello morale, che ormai costituiscono una sola categoria di danno non
patrimoniale, comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla
vittima che in questo caso è sopravvissuta dodici ore dal verificarsi del
sinistro, ovvero per un periodo sufficiente a cagionarle un danno degno di un
risarcimento non irrisorio.
(Da Altalex del
24.5.2012. Nota di Simone Marani)